Art. 140.

  1.  Nell'articolo  344,  primo  comma,  del codice civile la parola
"pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale".
 
           Nota all'art. 140:
            - Il testo vigente dell'art. 344 del codice civile,  come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art. 344 (Funzioni del giudice tutelare). - Presso  ogni
          tribunale  il  giudice  tutelare  soprintende alle tutele e
          alle curatele ed esercita  le  altre  funzioni  affidategli
          dalla legge.
            Il  giudice  tutelare  puo'  chiedere  l'assistenza degli
          organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i
          cui scopi corrispondono alle sue funzioni.".