Art. 140. 1. Nell'articolo 344, primo comma, del codice civile la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 140: - Il testo vigente dell'art. 344 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 344 (Funzioni del giudice tutelare). - Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.".