Art. 141.

  1.  Nel  primo  comma dell'articolo 363 del codice civile le parole
"della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
  2.  Negli articoli 363, terzo comma, e 365, primo comma, del codice
civile  le  parole  "la  pretura"  sono  sostituite  dalle parole "il
tribunale".
 
           Note all'art. 141:
            - Il testo vigente dell'art. 363 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 363 (Formazione dell'inventario). - L'inventario si
          fa  col  ministero  del  cancelliere  del tribunale o di un
          notaio  a  cio'  delegato   dal   giudice   tutelare,   con
          l'intervento  del  protutore  e, se e' possibile, anche del
          minore  che  abbia  compiuto  gli  anni   sedici,   e   con
          l'assistenza  di due testimoni scelti preferibilmente fra i
          parenti o gli amici della famiglia.
            Il giudice puo' consentire  che  l'inventario  sia  fatto
          senza  ministero  di  cancelliere o di notaio, se il valore
          presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.
            L'inventario e' depositato presso il tribunale.
            Nel verbale di deposito  il  tutore  e  il  protutore  ne
          dichiarano con giuramento la sincerita'.".
            -  Il testo vigente dell'art. 365 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 365 (Inventario di aziende). -  Se  nel  patrimonio
          del  minore  esistono  aziende  commerciali  o agricole, si
          procede con le forme usate nel  commercio  o  nell'economia
          agraria  alla  formazione dell'inventario dell'azienda, con
          l'assistenza  e   l'intervento   delle   persone   indicate
          nell'art. 363.
            Questi  particolari inventari sono pure depositati presso
          il   tribunale   e   il   loro   riepilogo   e'   riportato
          nell'inventario generale.".