Art. 141. 1. Nel primo comma dell'articolo 363 del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale". 2. Negli articoli 363, terzo comma, e 365, primo comma, del codice civile le parole "la pretura" sono sostituite dalle parole "il tribunale".
Note all'art. 141: - Il testo vigente dell'art. 363 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 363 (Formazione dell'inventario). - L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Il giudice puo' consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire. L'inventario e' depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita'.". - Il testo vigente dell'art. 365 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 365 (Inventario di aziende). - Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo e' riportato nell'inventario generale.".