Art. 142.

  1.  Nell'articolo  446  del  codice civile le parole "il pretore o"
sono soppresse.
 
           Nota all'art. 142:
            -  Il testo vigente dell'art. 446 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 446  (Assegno  provvisorio).  -  Finche'  non  sono
          determinati  definitivamente  il  modo  e  la  misura degli
          alimenti, il presidente del tribunale puo', sentita l'altra
          parte, ordinare un assegno in  via  provvisoria  ponendolo,
          nel  caso  di  concorso di piu' obbligati a carico anche di
          uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.".