Art. 142. 1. Nell'articolo 446 del codice civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 142: - Il testo vigente dell'art. 446 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 446 (Assegno provvisorio). - Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.".