Art. 86.
                     Gestione del demanio idrico

  1.  Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
e gli enti locali competenti per territorio.
  2.  I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono
introitati  dalla  regione  e  destinati,  sentiti  gli  enti  locali
interessati,  al  finanziamento  degli  interventi  di  tutela  delle
risorse  idriche  e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base
delle linee programmatiche di bacino.
  3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di
difesa   del   suolo,  da  definirsi  di  intesa  con  la  Conferenza
Statoregioni,  si  terra'  conto,  ai  fini della perequazione tra le
diverse  regioni,  degli  introiti  di  cui  al  comma 2, nonche' del
gettito  finanziario  collegato alla riscossione diretta degli stessi
da  parte  delle  regioni attraverso la possibilita' di accensioni di
mutui.