Art. 88.
                    Compiti di rilievo nazionale

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
    a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
    b)  alla  programmazione  ed al finanziamento degli interventi di
difesa del suolo;
    c)  alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta
elaborazione  e consultazione dei dati, alla definizione di modalita'
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel  settore,  nonche'  indirizzi  volti  all'accertamento, ricerca e
studio   degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle  condizioni
generali  di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale
di opere nel settore della difesa del suolo;
    d)  alle  direttive generali e di settore per il censimento ed il
monitoraggio  delle  risorse idriche, per la disciplina dell'economia
idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;
    e)  alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di
quelli di bacino;
    f)   alle   metodologie  generali  per  la  programmazione  della
razionale  utilizzazione  delle  risorse  idriche  e  alle  linee  di
programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
    g)  alle  direttive  e ai parametri tecnici per la individuazione
delle  aree  a  rischio  di crisi idrica con finalita' di prevenzione
delle emergenze idriche;
    h)  ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come
definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    i)  alla  definizione  dei  livelli minimi dei servizi che devono
essere  garantiti  in  ciascun  ambito  territoriale  ottimale di cui
all'articolo  8,  comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche'
ai  criteri  ed  agli  indirizzi  per  la  gestione  dei  servizi  di
approvvigionamento,  di  captazione  e di accumulo per usi diversi da
quello potabile;
    l)  alla  definizione  di  meccanismi ed istituti di conguaglio a
livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
    m)  ai  criteri  e  agli  indirizzi  per  la  programmazione  dei
trasferimenti  di  acqua  per  il consumo umano laddove il fabbisogno
comporti  o  possa  comportare  il trasferimento di acqua tra regioni
diverse  e  cio'  travalichi  i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici;
    n)  ai  compiti  fissati  dall'articolo  17 della legge 5 gennaio
1994,  n.  36,  in  particolare alla adozione delle iniziative per la
realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi di trasferimento di
acqua;
    o)   ai   criteri   ed   indirizzi  per  la  disciplina  generale
dell'utilizzazione  delle  acque  destinate  a scopi idroelettrici ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;
    p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a
garantire  omogeneita',  a  parita' di condizioni, nel rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acqua, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per
il  conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    r)  alla  definizione  del  metodo  normalizzato  per definire le
componenti  di  costo  e  determinare  la  tariffa di riferimento del
servizio idrico;
    s)  alle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  indicate  dagli
articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    t)  all'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
nazionali e interregionali;
    u)  all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  in  caso  di mancata
istituzione  da  parte  delle  regioni  delle  autorita' di bacino di
rilievo  interregionale  di cui all'articolo 15, comma 4, della legge
18  maggio  1989,  n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
    v)   all'emanazione   della   normativa   tecnica  relativa  alla
progettazione  e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di
carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
    z)  alla  determinazione  di  criteri,  metodi e standard volti a
garantire  omogeneita'  delle  condizioni  di salvaguardia della vita
umana, del territorio e dei beni;
    aa)  agli  indirizzi  generali  ed ai criteri per la difesa delle
coste;
    bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
    2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza  unificata,  fatta  eccezione  per le funzioni di cui alle
lettere  t),  u)  e  v),  che  sono  esercitate sentita la Conferenza
Statoregioni.