Art. 89.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali, ai sensi
dell'articolo  4,  comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni  non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
  a)   alla  progettazione,  realizzazione  e  gestione  delle  opere
idrauliche di qualsiasi natura;
  b)  alle  dighe  non  comprese tra quelle indicate all'articolo 91,
comma 1;
  c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
regio  decreto  25  luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre
1937,  n.  2669,  ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti
all'esecuzione  di  qualsiasi  opera  o  intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
  d)  alle  concessioni  di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
  e)  alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
  f)  alle  concessioni  di  pertinenze idrauliche e di aree fluviali
anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
  g)  alla  polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione
del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775;
  h)  alla  programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative  relative  alle  derivazioni  di  acqua pubblica, alla
ricerca,  estrazione  e  utilizzazione  delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei
canoni  di  concessione  e  all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto
legislativo;
  l)  alla  nomina  di regolatori per il riparto delle disponibilita'
idriche   qualora   tra   piu'   utenti   debba   farsi  luogo  delle
disponibilita'  idriche  di  un  corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti  e  concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo
unico  approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora
il  corso  d'acqua  riguardi  il territorio di piu' regioni la nomina
dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
  2.  Sino  all'approvazione  del bilancio idrico su scala di bacino,
previsto  dall'articolo  3  della  legge  5  gennaio  1994  n. 36, le
concessioni  di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che
interessino  piu'  regioni  sono  rilasciate  d'intesa tra le regioni
interessate.  In  caso  di  mancata  intesa  nel  termine di sei mesi
dall'istanza,   ovvero   di   altro   termine   stabilito   ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  n.  241 del 1990, il provvedimento e'
rimesso allo Stato.
  3.  Fino  alla  adozione  di  apposito  accordo di programma per la
definizione  del  bilancio  idrico,  le  funzioni  di cui al comma 1,
lettera  i),  del  presente  articolo  sono  esercitate  dallo Stato,
d'intesa  con  le  regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno
comporti  il  trasferimento  di  acqua  tra  regioni  diverse  e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
  4.  Le  funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate
in  modo  da  garantire  l'unitaria  considerazione  delle  questioni
afferenti ciascun bacino idrografico.
  5.   Per  le  opere  di  rilevante  importanza  e  suscettibili  di
interessare  il  territorio  di  piu'  regioni, lo Stato e le regioni
interessate  stipulano accordi di programma con i quali sono definite
le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.