Art. 91.
                    Registro italiano dighe - RID

  1.  Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  il  Servizio  nazionale  dighe  e'  soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che
provvede,   ai   fini   della   tutela  della  pubblica  incolumita',
all'approvazione   tecnica  dei  progetti  ed  alla  vigilanza  sulla
costruzione   e   sulle   operazioni   di   controllo   spettanti  ai
concessionari  sulle  dighe  di  ritenuta  aventi  le caratteristiche
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono delegare al RID
l'approvazione  tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e
richiedere  altresi'  consulenza ed assistenza anche relativamente ad
altre  opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento
dei compiti ad esse assegnati.
  3.  Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
specifico  provvedimento  da  adottarsi  su proposta del Ministro dei
lavori   pubblici  d'intesa  con  la  Conferenza  Statoregioni,  sono
definiti  l'organizzazione,  anche  territoriale,  del  RID,  i  suoi
compiti  e  la  composizione  dei  suoi organi, all'interno dei quali
dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.