Art. 92.
                        Riordino di strutture
  1.  Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
in particolare:
  a)  gli  uffici  del  Ministero  dei  lavori pubblici competenti in
materie di acque e difesa del suolo;
  b)  il  Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po
di Parma;
  c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
  d)  il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
  2.  Con  decreti  da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto  legislativo,  si  provvede,  previa intesa con la Conferenza
unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel
settore   della   difesa  del  suolo  nonche'  all'adeguamento  delle
procedure  di  intesa  e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni
previste  dalla  legge  19  maggio  1989,  n.  183, in conformita' ai
principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
  3.  Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, si provvede al riordino del
Dipartimento  dei  servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  4.  Gli  uffici  periferici  del Dipartimento dei tecnici nazionali
sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative
regionali competenti in materia.