Art. 74 (Disposizioni transitorie sul personale) 1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero e' incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attivita' in conformita' con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi. 2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresi' gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali. 3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita' del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui e' provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni. 4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo, e puo', a parita' di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero. 5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.
Nota all'art. 74: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 5.