Art. 74
              (Disposizioni transitorie sul personale)

  1.  A  partire  dalla  data  fissata con decreto del ministro delle
   finanze,  tutto  il personale del ministero e' incluso in un ruolo
   speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso
   le  agenzie  fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio
   delle  attivita'  in conformita' con le trasformazioni attuate con
   il  presente  decreto  legislativo.  Il  piano si conforma, previa
   concertazione  con  le  organizzazioni  sindacali,  a  criteri  di
   maggiore  aderenza  alle  funzioni  ed  alle  attivita'  svolte in
   precedenza  dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad
   uffici soppressi.
  2.  Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai
   sensi  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
   modificazioni   ed   integrazioni,   continua   ad  applicarsi  ai
   dipendenti  di  cui  al  comma  1 fino alla stipulazione dei nuovi
   contratti  collettivi  di lavoro, fermi altresi' gli istituti e le
   procedure che regolano le relazioni sindacali.
  3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza
   del   relativo  termine  e  secondo  le  modalita'  del  contratto
   individuale,   presso   il   ministero   o   l'agenzia  a  cui  e'
   provvisoriamente  assegnato.  Dopo  l'approvazione  del  contratto
   collettivo   e  contemporaneamente  alla  stipula  del  successivo
   contratto  individuale  direttamente  con  una agenzia fiscale, si
   provvede  all'inquadramento  nel  ruolo  della  stessa agenzia. Ai
   dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si
   applicano,  nel  caso  di  mancata  stipulazione  di  un contratto
   individuale,  le  disposizioni  dell'articolo  19,  comma  10  del
   decreto   legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29  e  successive
   integrazioni e modificazioni.
  4.  Il  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del
   presente  decreto  legislativo  disciplina,  in conformita' con le
   disposizioni  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n.29 e
   successive    integrazioni    e   modificazioni,   l'inquadramento
   definitivo  dei  dirigenti  provvisoriamente  distaccati presso il
   ministero  a  termini del comma 3 del presente articolo, e puo', a
   parita' di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le
   posizioni  economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti
   per  il  ministero  delle  finanze  in  rapporti  di  lavoro  o di
   consulenza  conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto
   legislativo al ministero.
  5.   L'inquadramento   definitivo   del  restante  personale  nelle
   dotazioni  organiche  del  ministero  e  delle  agenzie fiscali e'
   disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai
   regolamenti  di  cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto
   legislativo,  ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni
   previste  dalla  legislazione vigente e dai contratti collettivi a
   garanzia del personale dipendente dai ministeri.
 
          Nota all'art. 74:
            -  Per  il  testo  dell'art. 19 del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 5.