Art. 92 Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi 1. Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze approvano ogni anno il programma relativo alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi. 2. Il programma, con riferimento a ciascuna iniziativa contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le commesse per le quali le competenti articolazioni dell'area tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di centrali di committenza, ivi inclusa la societa' di cui all'art. 535 del codice dell'ordinamento militare; esso specifica altresi' le tipologie di beni e servizi per i quali si prevede di procedere alla stipula di contratti di permuta, nonche' di sponsorizzazione in conformita' alle determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa. 3. A seguito dell'approvazione di cui al comma l, le stazioni appaltanti, acquisito il programma, assicurano lo svolgimento dell'attivita' di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice e avviano le procedure di selezione nei tempi e con le modalita' previste dal codice stesso.
Note all'art. 92: Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art. 535 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 535. (Difesa Servizi spa) - 1. E' costituita la societa' per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. 2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 5. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 63. (Avviso di preinformazione) - 1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35: a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29. 2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. 3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7. 6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.".