Art. 92 
 
Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni
                              e servizi 
 
  1. Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze
approvano  ogni  anno  il  programma  relativo   alle   esigenze   di
approvvigionamento di beni e servizi. 
  2.  Il   programma,   con   riferimento   a   ciascuna   iniziativa
contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la  forma  di
finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le
commesse  per  le  quali  le   competenti   articolazioni   dell'area
tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di  centrali  di
committenza, ivi inclusa la societa' di cui all'art. 535  del  codice
dell'ordinamento militare; esso specifica altresi'  le  tipologie  di
beni e servizi per i quali si prevede di procedere  alla  stipula  di
contratti di permuta, nonche' di sponsorizzazione in conformita' alle
determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa. 
  3. A seguito dell'approvazione di  cui  al  comma  l,  le  stazioni
appaltanti,  acquisito  il  programma,  assicurano   lo   svolgimento
dell'attivita' di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice  e
avviano le procedure di  selezione  nei  tempi  e  con  le  modalita'
previste dal codice stesso. 
 
          Note all'art. 92: 
              Si riporta il testo dei primi quattro  commi  dell'art.
          535 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
                "Art. 535. (Difesa Servizi spa) - 1. E' costituita la
          societa' per azioni denominata  «Difesa  Servizi  spa»,  ai
          fini dello  svolgimento  dell'attivita'  negoziale  diretta
          all'acquisizione  di  beni  mobili,  servizi   e   connesse
          prestazioni strettamente  correlate  allo  svolgimento  dei
          compiti istituzionali dell'Amministrazione della  difesa  e
          non direttamente correlate  all'attivita'  operativa  delle
          Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, nonche' ai fini dell'articolo  7  della  legge  24
          dicembre  1985,  n.  808,  nonche'   delle   attivita'   di
          valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
          alienazione, degli immobili militari, da  realizzare  anche
          attraverso accordi con  altri  soggetti  e  la  stipula  di
          contratti di sponsorizzazione. 
              2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
          della difesa e ha sede in Roma. Il capitale  sociale  della
          societa' e' stabilito in euro 1  milione,  e  i  successivi
          eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
          del  Ministro  della  difesa,  che   esercita   i   diritti
          dell'azionista. Le azioni della societa'  sono  interamente
          sottoscritte dal  Ministero  della  difesa  e  non  possono
          formare oggetto di diritti a favore di terzi.  La  societa'
          opera  secondo  gli  indirizzi  strategici  e  i  programmi
          stabiliti con decreto del medesimo Ministero,  di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
          l'espletamento  di  attivita'  strumentali  e  di  supporto
          tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
          difesa per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali  di
          quest'ultima. L'oggetto  sociale,  riguardante  l'attivita'
          negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,  servizi
          e connesse  prestazioni,  e'  strettamente  correlato  allo
          svolgimento  dei   compiti   istituzionali   del   comparto
          sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
          Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza  ai
          sensi dell'articolo 33 del codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
          centrale di committenza possono essere svolte anche per  le
          altre  Forze  di  polizia,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
          puo'  altresi'  esercitare  ogni   attivita'   strumentale,
          connessa o accessoria ai suoi  compiti  istituzionali,  nel
          rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
          di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
              4. La societa', nell'espletare le funzioni di  centrale
          di committenza, utilizza  i  parametri  di  prezzo-qualita'
          delle convenzioni di cui all'articolo 26,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
          come limiti  massimi  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
          comparabili. 
              5. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art.  63  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art.  63.  (Avviso  di  preinformazione)  -  1.   Le
          stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e  alla  lettera
          c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre  di
          ogni   anno,   rendono   noto   mediante   un   avviso   di
          preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1  e  2,
          pubblicato dalla Commissione o  da  esse  stesse  sul  loro
          «profilo di committente», quale  indicato  all'allegato  X,
          punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35: 
                  a) per le forniture, l'importo complessivo  stimato
          degli  appalti  o  degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di
          prodotti,  che  intendono  aggiudicare  nei   dodici   mesi
          successivi, qualora il  loro  valore  complessivo  stimato,
          tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a
          750.000 euro; i gruppi di prodotti sono  definiti  mediante
          riferimento alle voci della nomenclatura CPV;  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  pubblica  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le   modalita'   di
          riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari  voci
          della nomenclatura in conformita' con quanto  eventualmente
          stabilito dalla Commissione; 
                  b) per i  servizi,  l'importo  complessivo  stimato
          degli appalti o degli accordi quadro,  per  ciascuna  delle
          categorie di  servizi  elencate  nell'allegato  II  A,  che
          intendono aggiudicare nei dodici mesi  successivi,  qualora
          tale  importo  complessivo  stimato,  tenuto  conto   degli
          articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; 
                  c) per i lavori, le caratteristiche essenziali  dei
          contratti o degli accordi quadro che intendono  aggiudicare
          e i cui importi stimati siano pari o superiori alla  soglia
          indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29. 
              2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del  comma  1
          sono inviati alla Commissione o pubblicati sul  profilo  di
          committente il  piu'  rapidamente  possibile  dopo  l'avvio
          dell'esercizio di bilancio. 
              3. L'avviso di cui alla  lettera  c)  del  comma  1  e'
          inviato  alla  Commissione  o  pubblicato  sul  profilo  di
          committente il piu' rapidamente possibile  dopo  l'adozione
          della decisione  che  autorizza  il  programma  in  cui  si
          inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro  che
          i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 
              4.   I   soggetti   che    pubblicano    l'avviso    di
          preinformazione sul loro  profilo  di  committente  inviano
          alla Commissione, per via elettronica secondo il formato  e
          le modalita' di trasmissione di cui all'allegato  X,  punto
          3, una comunicazione in cui e' annunciata la  pubblicazione
          di  un  avviso  di  preinformazione  su   un   profilo   di
          committente. 
              5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma  1  e'
          obbligatoria solo se i  soggetti  di  cui  al  comma  1  si
          avvalgono della facolta' di ridurre i termini di  ricezione
          delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7. 
              6. L'avviso di preinformazione  contiene  gli  elementi
          indicati  nel  presente  codice,  le  informazioni  di  cui
          all'allegato X A, punti 1 e 2, e  ogni  altra  informazione
          ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
          adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
          cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 
              7. L'avviso di preinformazione e'  altresi'  pubblicato
          sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma  7,  con
          le modalita' ivi previste. 
              8. Il presente articolo non si applica  alle  procedure
          negoziate senza pubblicazione preliminare di  un  bando  di
          gara.".