Art. 94 Organi del procedimento 1. La stazione appaltante puo' procedere con unico atto alla nomina del responsabile del procedimento unitamente o meno a quella del direttore dell' esecuzione, con riferimento a interi settori contrattuali. 2. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di collaboratori con specifiche competenze cui affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune delle attivita' di loro competenza; i collaboratori possono essere individuati nell'ambito degli organi tecnici e degli organismi fruitori dei servizi e delle forniture.