Art. 94 
 
                       Organi del procedimento 
 
  1. La stazione appaltante puo' procedere con unico atto alla nomina
del responsabile del procedimento unitamente  o  meno  a  quella  del
direttore  dell'  esecuzione,  con  riferimento  a   interi   settori
contrattuali. 
  2. Per esigenze organizzative, il responsabile del  procedimento  e
il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase  del
procedimento,  di  collaboratori  con   specifiche   competenze   cui
affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune  delle  attivita'  di
loro  competenza;  i   collaboratori   possono   essere   individuati
nell'ambito degli organi  tecnici  e  degli  organismi  fruitori  dei
servizi e delle forniture.