Art. 164 
 
 
                 (Oggetto e ambito di applicazione) 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE,
le disposizioni di cui  alla  presente  Parte  definiscono  le  norme
applicabili  alle  procedure  di  aggiudicazione  dei  contratti   di
concessione  di  lavori  pubblici  o   di   servizi   indette   dalle
amministrazioni  aggiudicatrici,  nonche'  dagli  enti  aggiudicatori
qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una  delle  attivita'
di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della  presente
Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui
le  amministrazioni  aggiudicatrici,  a  richiesta  di  un  operatore
economico, autorizzano, stabilendone le modalita'  e  le  condizioni,
l'esercizio  di  un'attivita'  economica  che  puo'  svolgersi  anche
mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. 
  2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione  di
lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II,  del  presente
codice, relativamente ai principi  generali,  alle  esclusioni,  alle
modalita'  e  alle  procedure  di  affidamento,  alle  modalita'   di
pubblicazione e redazione dei bandi  e  degli  avvisi,  ai  requisiti
generali e  speciali  e  ai  motivi  di  esclusione,  ai  criteri  di
aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione ai candidati  e  agli
offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori  economici,
ai  termini  di  ricezione  delle  domande  di  partecipazione   alla
concessione e delle offerte, alle modalita' di esecuzione. 
  3. I servizi non economici  di  interesse  generale  non  rientrano
nell'ambito di applicazione della presente Parte. 
  4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai  concessionari  che
sono amministrazioni aggiudicatrici,  si  applicano,  salvo  che  non
siano derogate nella presente parte,  le  disposizioni  del  presente
codice. 
  5. I concessionari di lavori pubblici che non sono  amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori  affidati  a  terzi  sono
tenuti all'osservanza della presente Parte. 
 
          Note all'art. 164 
              -  Si  riporta  l'articolo   346   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 346 
              (ex articolo 296 del TCE) 
              1. Le disposizioni dei trattati non ostano  alle  norme
          seguenti: 
              a)  nessuno  Stato   membro   e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
              b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza nel  mercato  interno  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari. 
              2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
          della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
          stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si  applicano
          le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)."