Art. 165 
 
 
   (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) 
 
  1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma
1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei  ricavi  di  gestione  del
concessionario proviene dalla vendita dei servizi  resi  al  mercato.
Tali contratti comportano  il  trasferimento  al  concessionario  del
rischio operativo definito dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  zz)
riferito alla possibilita' che, in condizioni operative  normali,  le
variazioni relative ai costi e ai ricavi  oggetto  della  concessione
incidano  sull'equilibrio  del  piano   economico   finanziario.   Le
variazioni  devono  essere,  in  ogni  caso,  in  grado  di  incidere
significativamente  sul  valore  attuale  netto  dell'insieme   degli
investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 
  2. L'equilibrio  economico  finanziario  definito  all'articolo  3,
comma 1, lettera fff), rappresenta il  presupposto  per  la  corretta
allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del
raggiungimento   del   predetto   equilibrio,   in   sede   di   gara
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  stabilire  anche  un  prezzo
consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione  di  beni
immobili.   Il   contributo,   se    funzionale    al    mantenimento
dell'equilibrio  economico-finanziario,  puo'   essere   riconosciuto
mediante diritti di godimento su beni immobili  nella  disponibilita'
dell'amministrazione  aggiudicatrice   la   cui   utilizzazione   sia
strumentale   e   tecnicamente   connessa   all'opera   affidata   in
concessione. In ogni caso,  l'eventuale  riconoscimento  del  prezzo,
sommato al valore di eventuali  garanzie  pubbliche  o  di  ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica  amministrazione,
non  puo'  essere  superiore  al   trenta   per   cento   del   costo
dell'investimento  complessivo,  comprensivo   di   eventuali   oneri
finanziari. 
  3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo  la
presentazione di  idonea  documentazione  inerente  il  finanziamento
dell'opera. Il contratto di concessione e' risolto di diritto ove  il
contratto di finanziamento non sia  perfezionato  entro  dodici  mesi
dalla  sottoscrizione  del  contratto  di  concessione.  Al  fine  di
agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera,  i  bandi  e  i
relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei  casi,  lo  schema  di
contratto e il piano economico finanziario sono definiti in  modo  da
assicurare adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario  di  risorse  proporzionate  ai
fabbisogni, la sostenibilita' di tali fonti e la congrua redditivita'
del capitale  investito  per  le  concessioni  da  affidarsi  con  la
procedura   ristretta,   nel   bando   puo'   essere   previsto   che
l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima  della  scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  una   consultazione
preliminare con gli operatori  economici  invitati  a  presentare  le
offerte, al fine di  verificare  l'insussistenza  di  criticita'  del
progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita',
e possa provvedere, a seguito della consultazione,  ad  adeguare  gli
atti di gara aggiornando il termine di presentazione  delle  offerte,
che non puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni  decorrenti  dalla
relativa comunicazione agli interessati. Non puo' essere  oggetto  di
consultazione l'importo delle  misure  di  defiscalizzazione  di  cui
all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e  all'articolo
33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   nonche'
l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 
  4. Il bando  puo'  prevedere  che  l'offerta  sia  corredata  dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o  piu'  istituti  finanziatori  di
manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano
economico-finanziario. 
  5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di  gara  che
il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in
caso di mancato collocamento delle obbligazioni di  progetto  di  cui
all'articolo  185,  entro  un  congruo  termine  fissato  dal   bando
medesimo, comunque non  superiore  a  ventiquattro  mesi,  decorrente
dalla data di approvazione del progetto definitivo.  Resta  salva  la
facolta' del concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla
realizzazione   dell'investimento   attraverso   altre    forme    di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche'  sottoscritte
entro lo stesso termine. Nel caso  di  risoluzione  del  rapporto  ai
sensi del primo periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun
rimborso delle spese sostenute,  ivi  incluse  quelle  relative  alla
progettazione definitiva. Il bando di gara  puo'  altresi'  prevedere
che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno
stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il  contratto  di
concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che  regola  la
realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. 
  6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario  che
incidono  sull'equilibrio  del  piano  economico   finanziario   puo'
comportare la sua revisione da attuare mediante  la  rideterminazione
delle condizioni di  equilibrio.  La  revisione  deve  consentire  la
permanenza dei rischi trasferiti in capo  all'operatore  economico  e
delle condizioni di  equilibrio  economico  finanziario  relative  al
contratto. Ai fini della tutela della finanza  pubblica  strettamente
connessa al mantenimento della predetta allocazione dei  rischi,  nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a
carico  dello  Stato,  la  revisione  e'  subordinata   alla   previa
valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle
linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'
(NARS).  Negli   altri   casi,   e'   facolta'   dell'amministrazione
aggiudicatrice sottoporre la revisione alla  previa  valutazione  del
NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico
finanziario,  le   parti   possono   recedere   dal   contratto.   Al
concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli  oneri
accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici. 
 
          Note all'art. 165 
              - Si riporta l'articolo  18  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello  Stato.  (Legge  di  stabilita'
          2012): 
              "Art.  18  (Finanziamento  di  infrastrutture  mediante
          defiscalizzazione) 
              1. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture,   incluse   in   piani   o   programmi   di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente,
          da  realizzare  con  contratti  di  partenariato   pubblico
          privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  riducendo  ovvero
          azzerando il contributo pubblico a fondo perduto,  in  modo
          da assicurare la sostenibilita'  economica  dell'operazione
          di  partenariato  pubblico  privato  tenuto   conto   delle
          condizioni di mercato,  possono  essere  previste,  per  le
          societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo  156
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, nonche', a  seconda  delle
          diverse   tipologie   di   contratto,   per   il   soggetto
          interessato,  ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari,  le
          seguenti misure: 
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; 
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea; 
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio. 
              2. L'importo del contributo pubblico  a  fondo  perduto
          nonche' le modalita' e i termini delle misure  previste  al
          comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono  posti  a
          base di gara per  l'individuazione  del  concessionario,  e
          successivamente riportate nel contratto di  concessione  da
          approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. La misura massima del  contributo  pubblico,
          ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
          il 50 per cento del costo dell'investimento e  deve  essere
          in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
          materia. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate  anche  per  le  infrastrutture   di   interesse
          strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
          contratti  di  partenariato   pubblico   privato   di   cui
          all'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, nel caso  in  cui  risulti  necessario
          ripristinare l'equilibrio del piano economico  finanziario.
          Il CIPE con propria delibera, previo parere  del  Nars  che
          allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
          designati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  adottata  su  proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  determina  l'importo  del
          contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario  per
          il riequilibrio del piano economico  finanziario  ai  sensi
          del   periodo   precedente,   l'ammontare   delle   risorse
          disponibili   a    legislazione    vigente    utilizzabili,
          l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
          compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
          criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
          delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri
          posti a  base  del  piano  economico  finanziario.  Con  le
          modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'
          definita ogni altra  disposizione  attuativa  del  presente
          articolo. 
              2-bis. abrogato 
              2-ter. soppresso 
              2-quater. abrogato 
              2-quinquies.  Restano  salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 990 e 991, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con riguardo agli interventi  di  finanza  di
          progetto gia' individuati ed in parte finanziati  ai  sensi
          del citato comma 991. 
              3. abrogato 
              4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
          economico-finanziario si procede alla verifica del  calcolo
          del  costo  medio  ponderato  del  capitale  investito   ed
          eventualmente del premio di rischio indicati nel  contratto
          di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
          misure  previste  al  comma  1  sulla   base   dei   valori
          consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
          luce  delle  stime  di  traffico  registrate  nel  medesimo
          periodo.". 
              - Si riporta l'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221: 
              "Art. 33 (Disposizioni per incentivare la realizzazione
          di nuove infrastrutture) 
              1.  Al  fine  di  favorire  in  via   sperimentale   la
          realizzazione di nuove opere infrastrutturali  previste  in
          piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di
          importo  superiore  a   50   milioni   di   euro   mediante
          l'utilizzazione    dei    contratti     di     partenariato
          pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   cui
          progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
          2016, per i quali non sono previsti contributi  pubblici  a
          fondo perduto ed e' accertata, in esito alla  procedura  di
          cui  al  comma  2,  la   non   sostenibilita'   del   piano
          economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare
          del  contratto  di   partenariato   pubblico-privato,   ivi
          comprese le societa' di progetto di  cui  all'articolo  156
          del medesimo  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  un
          credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP  generate
          in relazione alla costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
          credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto  nella
          misura necessaria  al  raggiungimento  dell'equilibrio  del
          piano economico finanziario  e  comunque  entro  il  limite
          massimo del 50 per cento del  costo  dell'investimento.  Il
          credito di imposta non costituisce  ricavo  ai  fini  delle
          imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto
          a base di gara per  l'individuazione  dell'affidatario  del
          contratto    di    partenariato    pubblico    privato    e
          successivamente riportato nel contratto. 
              2. Il CIPE, previo parere del NARS che  allo  scopo  e'
          integrato   con   due   ulteriori   componenti    designati
          rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle  finanze
          e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          con proprie delibere individua l'elenco  delle  opere  che,
          per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai  commi
          1  e  2-ter,  conseguono  le   condizioni   di   equilibrio
          economico-finanziario   necessarie   a    consentirne    il
          finanziamento, e il  valore  complessivo  delle  opere  che
          possono   accedere   alle   agevolazioni;   per    ciascuna
          infrastruttura   sono   inoltre   determinate   le   misure
          agevolative necessarie  per  la  sostenibilita'  del  piano
          economico  finanziario,  definendone   le   modalita'   per
          l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la
          loro  rideterminazione  in  caso   di   miglioramento   dei
          parametri posti a base del  piano  economico-finanziario  e
          applicando, per quanto compatibili, i principi e i  criteri
          definiti  dal  CIPE  con  le  apposite  linee   guida   per
          l'applicazione dell'articolo 18  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183. 
              2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad  oggetto»
          sono inserite le seguenti: «il credito di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a rimborso e»; 
              b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. L'attestazione del credito di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a  rimborso  deve  essere  rilasciata
          dall'Agenzia delle  entrate  entro  quaranta  giorni  dalla
          richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
          attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1». 
              2-ter. Al fine di favorire la  realizzazione  di  nuove
          opere  infrastrutturali  previste  in  piani  o   programmi
          approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore
          a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti
          di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
          comma 15-ter, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
          31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito  alla
          procedura di cui al comma  2,  la  non  sostenibilita'  del
          piano economico-finanziario, e'  riconosciuta  al  soggetto
          titolare del contratto  di  partenariato  pubblico-privato,
          ivi comprese le societa' di progetto  di  cui  all'articolo
          156 del medesimo decreto legislativo n.  163,  al  fine  di
          assicurare la sostenibilita' economica  dell'operazione  di
          partenariato pubblico-privato,  l'esenzione  dal  pagamento
          del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
          raggiungimento       dell'equilibrio       del        piano
          economico-finanziario. 
              2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata
          anche cumulativamente a  quella  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo al fine di assicurare  la  sostenibilita'
          economica dell'operazione di partenariato pubblico privato.
          Nel complesso le misure di cui  ai  commi  1  e  2-ter  del
          presente articolo non possono superare il 50 per cento  del
          costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
          pubblico a fondo perduto. Le  misure  di  cui  al  presente
          articolo sono alternative a quelle  previste  dall'articolo
          18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le  stesse  misure
          sono   riconosciute   in   conformita'   alla    disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
              2-quinquies. Il valore complessivo delle opere  non  di
          rilevanza  strategica  nazionale  previste   in   piani   o
          programmi  approvati  da  amministrazioni  pubbliche,   cui
          vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non
          puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro. 
              3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'alinea del comma  1,  le  parole:  «previste  in
          piani  o  programmi  di  amministrazioni  pubbliche»   sono
          sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente»
          e, dopo le parole:  «per  il  soggetto  interessato,»  sono
          inserite   le   seguenti:   «ivi   inclusi    i    soggetti
          concessionari,»; 
              b) al comma  2  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Le misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate  anche  per  le  infrastrutture   di   interesse
          strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
          contratti  di  partenariato   pubblico   privato   di   cui
          all'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, nel caso  in  cui  risulti  necessario
          ripristinare l'equilibrio del piano economico  finanziario.
          Il CIPE con propria delibera, previo parere  del  Nars  che
          allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
          designati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  adottata  su  proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  determina  l'importo  del
          contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario  per
          il riequilibrio del piano economico  finanziario  ai  sensi
          del   periodo   precedente,   l'ammontare   delle   risorse
          disponibili   a    legislazione    vigente    utilizzabili,
          l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
          compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
          criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
          delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri
          posti a base del piano economico finanziario.». 
              3-bis.  All'articolo  157,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  «Le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  si  applicano  anche
          alle societa'» sono inserite le seguenti:  «operanti  nella
          gestione  dei  servizi  di  cui  all'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  alle
          societa'». 
              3-ter. All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti  parole:  «.  Per  gli   interventi
          ferroviari di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia  diverso
          da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima   direttamente   o
          indirettamente partecipato, il Ministero individua  in  RFI
          S.p.A. il destinatario dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi
          della presente lettera». 
              4. I canoni di cui all'articolo 1,  comma  1020,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          derivanti    dalla    realizzazione    del    completamento
          dell'autostrada        Livorno-Civitavecchia,        tratto
          Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana,
          per i primi dieci  anni  di  gestione  dell'infrastruttura,
          fino alla quota massima annua del settantacinque per cento.
          Il  trasferimento  avviene  a   titolo   di   concorso   al
          finanziamento  da  parte  della  regione   di   misure   di
          agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei  comuni
          dei territori interessati. 
              4-bis.  Al  comma  4  dell'articolo  157  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le  parole:  «rete
          di  trasmissione  nazionale  di  energia  elettrica,»  sono
          inserite  le  seguenti:  «alle  societa'   titolari   delle
          autorizzazioni   per   la   realizzazione   di   reti    di
          comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
          individuali per l'installazione e la fornitura di  reti  di
          telecomunicazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  1997,
          n. 318, come modificato dal decreto del  Presidente,  della
          Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,». 
              4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese  per
          l'indebitamento di cui agli articoli  6  e  7  del  decreto
          legislativo 29  marzo  2012,  n.  49,  quale  garanzia  del
          pagamento delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti le universita' possono  rilasciare  agli  istituti
          finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte  le
          entrate,   proprie   e   da   trasferimenti,   ovvero   sui
          corrispondenti proventi  risultanti  dal  conto  economico.
          L'atto  di  delega,  non  soggetto  ad   accettazione,   e'
          notificato  al  tesoriere  da  parte  delle  universita'  e
          costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza  delle
          universita' destinate al pagamento delle rate  in  scadenza
          dei mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
          nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
          concorsuali, anche  straordinarie,  e  non  possono  essere
          oggetto di compensazione, a  pena  di  nullita'  rilevabile
          anche d'ufficio dal giudice. 
              5. Al fine di assicurare la  realizzazione,  in  uno  o
          piu' degli Stati le cui acque  territoriali  confinano  con
          gli spazi marittimi internazionali a rischio di  pirateria,
          individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio  2011,
          n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
          2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi
          e  di  sicurezza  idonei  a  garantire  il  supporto  e  la
          protezione del personale impiegato  anche  nelle  attivita'
          internazionali di contrasto alla  pirateria  ed  assicurare
          una  maggior  tutela  della  liberta'  di  navigazione  del
          naviglio  commerciale  nazionale,   in   attuazione   delle
          disposizioni di cui al citato articolo  5,  e'  autorizzata
          una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2,6
          milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
              6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a
          3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni  di  euro
          annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede: 
              a) quanto  a  3,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2012
          mediante  utilizzo  delle  somme   relative   ai   rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, versate nell'anno 2012 e non  ancora  riassegnate  al
          fondo per il finanziamento  della  partecipazione  italiana
          alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo
          1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  tal
          fine le  predette  somme  sono  riassegnate  al  pertinente
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della difesa; 
              b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              6-bis. All'articolo 27  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: «affida»  e'
          sostituita dalle seguenti: «puo' affidare». 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti, le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
          Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della
          fase  esecutiva  del  programma  di   interventi   per   il
          completamento  della  rete  nazionale   standard   Te.T.Ra.
          necessaria per le comunicazioni  sicure  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia
          di  finanza,  della  Polizia  penitenziaria  e  del   Corpo
          forestale dello  Stato,  cui  e'  affidato  il  compito  di
          formulare  pareri  sullo  schema  del  programma,  sul  suo
          coordinamento e integrazione interforze e,  nella  fase  di
          attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
          La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
          servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
          Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta:  dal
          direttore  dell'ufficio   per   il   coordinamento   e   la
          pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile
          1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di  Stato;
          da un rappresentante del  Comando  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri; da  un  rappresentante  del  Comando  generale
          della  Guardia  di  finanza;  da  un   rappresentante   del
          Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria;  da   un
          rappresentante del  Corpo  forestale  dello  Stato;  da  un
          dirigente  della  Ragioneria  generale  dello   Stato.   Le
          funzioni di segretario sono  espletate  da  un  funzionario
          designato dal Capo della polizia - Direttore generale della
          pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione  non
          sono corrisposti compensi. La Commissione, senza  che  cio'
          comporti oneri per la finanza pubblica,  puo'  decidere  di
          chiedere    specifici    pareri    anche    ad     estranei
          all'Amministrazione dello Stato,  che  abbiano  particolare
          competenza tecnica. I contratti e le  convenzioni  inerenti
          all'attuazione del programma di cui al presente comma  sono
          stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
          pubblica sicurezza, o da  un  suo  delegato,  acquisito  il
          parere della Commissione di cui al presente comma. 
              7-ter. In via sperimentale, fino al 31  dicembre  2015,
          possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
          interventi infrastrutturali, per i quali non sono  previsti
          contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla  rete
          a  banda  ultralarga,  relativi  alla   rete   di   accesso
          attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga
          all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
          non gia' previsti in piani industriali o  finanziari  o  in
          altri idonei atti alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio
          a  banda  ultralarga  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente
          interessati insistenti nell'area considerata; 
              b)  soddisfino  un  obiettivo  di  pubblico   interesse
          previsto  dall'Agenda  digitale  europea,   di   cui   alla
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
          definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
              c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
          soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
          rete a banda ultralarga: 
              1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000
          abitanti: investimento  non  inferiore  a  200.000  euro  e
          completamento degli interventi infrastrutturali entro  nove
          mesi  dalla  data  della  prenotazione  di  cui  al   comma
          7-septies; 
              2) nei comuni con  popolazione  compresa  tra  5.000  e
          10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000  euro
          e completamento  degli  interventi  infrastrutturali  entro
          dodici mesi dalla data della prenotazione di cui  al  comma
          7-septies; 
              3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000
          abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro  e
          completamento  degli  interventi   infrastrutturali   entro
          dodici mesi dalla data della prenotazione di cui  al  comma
          7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a
          ventiquattro mesi per investimenti superiori a  10  milioni
          di euro e a trenta mesi per  investimenti  superiori  a  50
          milioni di euro, ma in tal caso deve essere  assicurata  la
          connessione  a  tutti  gli  edifici  scolastici   nell'area
          interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al
          secondo periodo, i benefici di cui al comma  7-sexies  sono
          estesi all'imposta  sul  reddito  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016; 
              d) le condizioni  del  mercato  siano  insufficienti  a
          garantire che l'investimento privato sia  realizzato  entro
          due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.  Il  termine  e'  di  tre  anni  in  caso  di
          investimenti superiori a 50 milioni di euro. 
              7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: 
              a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
          infrastrutture e delle tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
          area; 
              b) rete a banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:  l'insieme
          delle infrastrutture e tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          100  Mbit/s  e  di  upload  di  almeno  10  Mbit/s  su  una
          determinata area; 
              c)  servizio  a  banda  ultralarga:  un   servizio   di
          connettivita' con la banda di cui alle lettere a)  e  b)  e
          con l'obbligo di copertura di  tutti  i  potenziali  utenti
          (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese)  di  una
          determinata   area   geografica   con   un    fattore    di
          contemporaneita'  di  almeno  il   50   per   cento   della
          popolazione residente servita e assicurando la copertura di
          tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. 
              7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti   gli
          interventi infrastrutturali  attraverso  cui  e'  possibile
          fornire il servizio  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma
          7-quater, purche' non ricadenti in aree  nelle  quali  gia'
          sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
          di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
          di rete, di cui alle lettere a) e b)  del  comma  7-quater,
          eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
          richiesto  il  contributo.  E'  ammessa  al  beneficio   la
          costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica,  armadi  di
          terminazione ottica e tralicci. Non sono  ammessi  i  costi
          per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
          cui al comma 7-sexies possono essere concessi  ad  un  solo
          soggetto nella stessa area. 
              7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche
          di  cui  al  comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito
          d'imposta a valere sull'IRES e  sull'IRAP  complessivamente
          dovute    dall'impresa    che     realizza     l'intervento
          infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per  cento
          del  costo  dell'investimento.  Il  credito  d'imposta  non
          costituisce  ricavo  ai  fini  delle  imposte   dirette   e
          dell'IRAP ed e' utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive. 
              7-septies. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione e fino al 31  marzo  2015,  per
          ottenere i benefici di cui al comma  7-sexies,  l'operatore
          interessato alla realizzazione dell'investimento deve  dare
          evidenza  pubblica  all'impegno   che   intende   assumere,
          manifestando  il  proprio  interesse  per   ciascuna   area
          attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico.  Nel  sito  web   e'
          inserita un'apposita sezione con la  classificazione  delle
          aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga  in  cui
          sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e  a  100  Mbit/s.
          Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per  tutte  le
          aree in cui vi sia piu' di una prenotazione,  il  beneficio
          e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto  con
          una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio
          piu' elevati,  corredati  di  soluzioni  tecnologiche  piu'
          evolute. Entro il 31 maggio 2015  l'operatore,  a  pena  di
          decadenza, deve trasmettere un progetto  esecutivo  firmato
          digitalmente,  conformemente  a   quanto   previsto   dalla
          decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
          18 dicembre 2012. Entro il  15  giugno  2015  il  Ministero
          dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le
          aree  oggetto  di  intervento  privato  con  richiesta   di
          contributo e di tutte le aree bianche  rimanenti.  Dopo  il
          completamento  dell'intervento  l'operatore  e'  tenuto  ad
          inviare una comunicazione certificata del collaudo  tecnico
          dell'intervento,    affinche'    l'amministrazione    possa
          verificare la  conformita'  dell'intervento  rispetto  agli
          impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli  altri
          operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo  le
          determinazioni  dell'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase  di
          gestione, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  la
          facolta' di predisporre ogni tipo di  controllo  necessario
          per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
          impegni assunti. 
              7-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  sentiti,  per  quanto  di  loro  competenza,  i
          Ministeri competenti nonche' l'Agenzia  delle  entrate,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   sono   stabiliti
          condizioni, criteri, modalita' operative,  di  controllo  e
          attuative dei  commi  da  7-ter  a  7-septies,  nonche'  il
          procedimento,  analogo  e  congruente  rispetto  a   quello
          previsto dal comma 2, per l'individuazione,  da  parte  del
          CIPE, del limite degli interventi agevolabili.  Il  decreto
          di cui al primo periodo  definisce  altresi'  le  modalita'
          atte ad assicurare l'effettiva  sussistenza  del  carattere
          nuovo   e   aggiuntivo   dell'intervento   infrastrutturale
          proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del
          credito d'imposta di cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in
          funzione delle specifiche condizioni di  mercato  dell'area
          interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per
          garantire  il  conseguimento  delle  finalita'  sottese  al
          beneficio concesso,  tenuto  conto  della  decisione  della
          Commissione europea C(2012) 9833  final,  del  18  dicembre
          2012.".