Art. 168 
 
 
                     (Durata delle concessioni) 
 
  1. La durata delle concessioni e' limitata ed  e'  determinata  nel
bando  di  gara  dall'amministrazione  aggiudicatrice   o   dall'ente
aggiudicatore  in  funzione  dei  lavori  o  servizi   richiesti   al
concessionario. La stessa e' commisurata al valore della concessione,
nonche' alla complessita' organizzativa dell'oggetto della stessa.. 
  2. La durata massima della concessione non puo' essere superiore al
periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti  da  parte
del   concessionario   individuato   sulla   base   di   criteri   di
ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale  investito,
tenuto  conto  degli  investimenti  necessari  per   conseguire   gli
obiettivi  contrattuali   specifici   come   risultante   dal   piano
economico-finanziario. Gli investimenti presi  in  considerazione  ai
fini del calcolo  comprendono  quelli  effettivamente  sostenuti  dal
concessionario,  sia  quelli  iniziali  sia  quelli   in   corso   di
concessione.