Art. 169 
 
 
                  (Contratti misti di concessioni) 
 
  1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori  che  servizi  sono
aggiudicate  secondo  le  disposizioni   applicabili   al   tipo   di
concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto.  Nel
caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi  sociali
e  altri  servizi  specifici  elencati  nell'allegato  IX   l'oggetto
principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato  tra
quelli dei rispettivi servizi. 
  2.  Se  le  diverse  parti  di  un   determinato   contratto   sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 4, 5, 6 e  7.  Se  le
diverse parti di un determinato  contratto  sono  oggettivamente  non
separabili, si applica il comma 8. 
  3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivita'
interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o  dal  decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 
  4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse  attivita',  una
delle  quali  e'   disciplinata   dall'allegato   XVIII,   gli   enti
aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare  concessioni  distinte
per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione.  Se  gli
enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni  separate,  la
decisione che determina quale regime giuridico si applica a  ciascuna
di tali concessioni e' adottata in base  alle  caratteristiche  della
attivita'  distinta.  Qualora  oggetto  del   contratto   sia   anche
un'attivita' disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali  si
applica l'articolo 28. 
  5.  Nel  caso  di  contratti  aventi  ad   oggetto   sia   elementi
disciplinati   dal   presente   codice   che   altri   elementi,   le
amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  possono
scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o
di  aggiudicare  una  concessione  unica.   Se   le   amministrazioni
aggiudicatrici o  gli  enti  aggiudicatori  scelgono  di  aggiudicare
concessioni  separate,  la  decisione  che  determina  quale   regime
giuridico si applica a  ciascuno  di  tali  concessioni  distinti  e'
adottata in base alle caratteristiche della parte distinta. 
  6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o  gli  enti  aggiudicatori
scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice  si
applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9,
alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore  delle
parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e  dal  regime
giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 
  7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di piu'
concessioni distinte non puo' essere effettuata al  fine  di  eludere
l'applicazione del presente codice. 
  8.  Se  le  diverse  parti  di  un   determinato   contratto   sono
oggettivamente non separabili, il  regime  giuridico  applicabile  e'
determinato  in  base  all'oggetto  principale   del   contratto   in
questione. 
  9.  Nel  caso  di  contratti  misti  che  contengono  elementi   di
concessioni nonche'  appalti  nei  settori  ordinari  o  speciali  il
contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali. 
  10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una
concessione di servizi che di un contratto  di  forniture,  l'oggetto
principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato  tra
quelli dei rispettivi servizi o forniture. 
  11. Ad una concessione destinata all'esercizio di piu' attivita' si
applicano  le  norme  relative  alla  principale  attivita'  cui   e'
destinata. 
  12. Nel caso di concessioni per cui e'  oggettivamente  impossibile
stabilire a quale attivita' siano principalmente destinate, le  norme
applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c): 
  a) la  concessione  e'  aggiudicata  secondo  le  disposizioni  che
disciplinano  le  concessioni   aggiudicate   dalle   amministrazioni
aggiudicatrici se una delle attivita' cui e' destinata la concessione
e'  soggetta   alle   disposizioni   applicabili   alle   concessioni
aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra  attivita'
e' soggetta alle disposizioni relative alle  concessioni  aggiudicate
dagli enti aggiudicatori; 
  b) la  concessione  e'  aggiudicata  secondo  le  disposizioni  che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle  attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione  delle
concessioni e l'altra dalle disposizioni relative  all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari; 
  c) la  concessione  e'  aggiudicata  secondo  le  disposizioni  che
disciplinano le concessioni se una delle attivita' cui  e'  destinata
la  concessione   e'   disciplinata   dalle   disposizioni   relative
all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non  e'  soggetta  ne'
alla   disciplina   delle   concessioni   ne'   a   quella   relativa
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali. 
 
          Note all'art. 169 
              -  Si  riporta  l'articolo   346   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 346 
              (ex articolo 296 del TCE) 
              1. Le disposizioni dei trattati non ostano  alle  norme
          seguenti: 
              a)  nessuno  Stato   membro   e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
              b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza nel  mercato  interno  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari. 
              2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
          della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
          stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si  applicano
          le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)." 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della  direttiva  2009/81/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.