Art. 88 
 
 
                            «De minimis» 
 
  1.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  82,  commi  7  e  8  e
all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore agricolo. 
 
          Note all'art. 88: 
              - Il regolamento (EU) n. 1407/2013  (regolamento  della
          Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107  e
          108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
          pubblicato nella GUUE n. C 326/47 del 26 ottobre 2012. 
              - Il regolamento (EU) n. 1408/2013  (regolamento  della
          Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107  e
          108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013.