Art. 88 «De minimis» 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Note all'art. 88: - Il regolamento (EU) n. 1407/2013 (regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013. - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella GUUE n. C 326/47 del 26 ottobre 2012. - Il regolamento (EU) n. 1408/2013 (regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo) e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013.