Art. 62 
 
              Esternalizzazione di funzioni o attivita' 
                       essenziali o importanti 
 
  1. L'impresa, in coerenza con quanto previsto dall'art.  30,  comma
2, lettera e) del Codice, ed in linea con gli articoli  2,  comma  1,
lettera c) e 61 del presente regolamento,  individua  le  funzioni  o
attivita' essenziali o importanti esternalizzate.  Tale  processo  di
individuazione e' adeguatamente documentato. 
  2.  L'impresa  nell'ambito  della  politica  di   esternalizzazione
definisce il  processo  di  analisi  da  effettuarsi  ai  fini  della
conclusione dell'accordo di esternalizzazione.  In  particolare,  con
riguardo alla valutazione del  fornitore  di  servizi,  di  cui  alla
lettera c) del contenuto della politica di esternalizzazione e scelta
dei fornitori come descritto nell'allegato 1, l'impresa  verifica  la
sussistenza di eventuali conflitti di interesse,  anche  considerando
quelli tra il fornitore di servizi e l'impresa  o  eventuali  accordi
con soggetti concorrenti. 
  3. L'analisi di cui al comma 2 e'  condotta,  in  coerenza  con  la
politica, al  fine  di  comprendere  i  principali  rischi  derivanti
dall'esternalizzazione, individuare  le  relative  strategie  per  la
mitigazione e gestione,  nonche'  per  una  adeguata  valutazione  in
merito alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare  la
funzione   o   l'attivita'.   Le   valutazioni   dell'impresa    sono
adeguatamente documentate e, laddove opportuno, riviste. Su richiesta
dell'IVASS,  l'impresa  fornisce  la   documentazione   di   supporto
all'analisi effettuata. 
  4. L'impresa che affida ad un  terzo  l'esecuzione  di  funzioni  o
attivita' essenziali o importanti garantisce  anche,  in  aggiunta  a
quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 5,  degli  atti  delegati  e
dall'art. 30-septies, comma  2,  del  Codice,  che  le  modalita'  di
esternalizzazione non  compromettano  i  risultati  finanziari  e  la
stabilita' dell'impresa e la continuita' delle sue attivita'. 
  5. L'impresa individua al proprio interno uno o  piu'  responsabili
delle attivita' di controllo sulle funzioni o attivita' essenziali  o
importanti esternalizzate e ne formalizza compiti e  responsabilita'.
Il numero dei  responsabili  e'  proporzionato  alla  natura  e  alla
quantita' delle attivita' esternalizzate. 
  6. Nell'ambito della politica sono altresi' definiti dall'impresa i
criteri per l'individuazione dei servizi esternalizzati di funzioni o
attivita'  essenziali  o  importanti  da  sottoporre   a   preventiva
approvazione da parte  dell'organo  amministrativo.  Tale  organo  e'
regolarmente informato, con cadenza  almeno  annuale,  in  merito  ai
risultati degli accordi nel corso della operativita' degli stessi