Art. 62 Esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti 1. L'impresa, in coerenza con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera e) del Codice, ed in linea con gli articoli 2, comma 1, lettera c) e 61 del presente regolamento, individua le funzioni o attivita' essenziali o importanti esternalizzate. Tale processo di individuazione e' adeguatamente documentato. 2. L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione definisce il processo di analisi da effettuarsi ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione. In particolare, con riguardo alla valutazione del fornitore di servizi, di cui alla lettera c) del contenuto della politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori come descritto nell'allegato 1, l'impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando quelli tra il fornitore di servizi e l'impresa o eventuali accordi con soggetti concorrenti. 3. L'analisi di cui al comma 2 e' condotta, in coerenza con la politica, al fine di comprendere i principali rischi derivanti dall'esternalizzazione, individuare le relative strategie per la mitigazione e gestione, nonche' per una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare la funzione o l'attivita'. Le valutazioni dell'impresa sono adeguatamente documentate e, laddove opportuno, riviste. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa fornisce la documentazione di supporto all'analisi effettuata. 4. L'impresa che affida ad un terzo l'esecuzione di funzioni o attivita' essenziali o importanti garantisce anche, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 5, degli atti delegati e dall'art. 30-septies, comma 2, del Codice, che le modalita' di esternalizzazione non compromettano i risultati finanziari e la stabilita' dell'impresa e la continuita' delle sue attivita'. 5. L'impresa individua al proprio interno uno o piu' responsabili delle attivita' di controllo sulle funzioni o attivita' essenziali o importanti esternalizzate e ne formalizza compiti e responsabilita'. Il numero dei responsabili e' proporzionato alla natura e alla quantita' delle attivita' esternalizzate. 6. Nell'ambito della politica sono altresi' definiti dall'impresa i criteri per l'individuazione dei servizi esternalizzati di funzioni o attivita' essenziali o importanti da sottoporre a preventiva approvazione da parte dell'organo amministrativo. Tale organo e' regolarmente informato, con cadenza almeno annuale, in merito ai risultati degli accordi nel corso della operativita' degli stessi