Art. 63 Esternalizzazione delle funzioni fondamentali 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera e) del Codice e salvo quanto diversamente specificato, le disposizioni dettate dal presente Capo per le funzioni o attivita' essenziali o importanti si applicano anche alle funzioni fondamentali. 2. L'impresa puo' esternalizzare le funzioni fondamentali, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 30-septies del Codice e dall'art. 274 degli atti delegati, ove appropriato in ragione della ridotta portata e complessita' dei rischi inerenti alla sua attivita' e qualora l'istituzione di funzioni fondamentali all'interno di essa non risponde a criteri di economicita', efficienza e affidabilita'. 3. L'impresa designa al proprio interno il titolare della funzione fondamentale esternalizzata, cui e' assegnata la complessiva responsabilita' della funzione esternalizzata. Il titolare, oltre ai requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza di cui all'art. 76 del Codice e 28 del presente regolamento, possiede conoscenze ed esperienze tali da consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal fornitore di servizi. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, coloro che presso il fornitore o subfornitore dei servizi svolgono la funzione fondamentale esternalizzata, possiedono i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza richiesti a coloro che svolgono funzioni fondamentali nell'impresa, ai sensi dell'art. 25.