Art. 63 
 
            Esternalizzazione delle funzioni fondamentali 
 
  1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30, comma  2,  lettera
e)  del  Codice  e  salvo   quanto   diversamente   specificato,   le
disposizioni dettate dal presente Capo per le  funzioni  o  attivita'
essenziali  o   importanti   si   applicano   anche   alle   funzioni
fondamentali. 
  2. L'impresa puo'  esternalizzare  le  funzioni  fondamentali,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo ed in conformita'
a quanto previsto dall'art. 30-septies del  Codice  e  dall'art.  274
degli atti delegati, ove appropriato in ragione della ridotta portata
e complessita' dei rischi  inerenti  alla  sua  attivita'  e  qualora
l'istituzione  di  funzioni  fondamentali  all'interno  di  essa  non
risponde a criteri di economicita', efficienza e affidabilita'. 
  3. L'impresa designa al proprio interno il titolare della  funzione
fondamentale  esternalizzata,  cui  e'   assegnata   la   complessiva
responsabilita' della funzione esternalizzata. Il titolare, oltre  ai
requisiti di professionalita', onorabilita' ed  indipendenza  di  cui
all'art. 76 del  Codice  e  28  del  presente  regolamento,  possiede
conoscenze ed esperienze tali da consentire una  valutazione  critica
della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal  fornitore  di
servizi. 
  4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, coloro che presso  il
fornitore  o  subfornitore   dei   servizi   svolgono   la   funzione
fondamentale    esternalizzata,    possiedono    i    requisiti    di
professionalita', onorabilita' e indipendenza richiesti a coloro  che
svolgono funzioni fondamentali nell'impresa, ai sensi dell'art. 25.