Art. 92 
 
 
                       Commissario giudiziale 
 
    1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
    2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126,  133,
134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui
agliarticoli  35,  comma  4-bis,e  35.1  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di  cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto. 
    3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che  ne  fanno
richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di
opportuni obblighi di riservatezza,  le  informazioni  utili  per  la
presentazione di proposte concorrenti,  sulla  base  delle  scritture
contabili e fiscali obbligatorie del  debitore,  nonche'  ogni  altra
informazione rilevante in suo possesso. 
    4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche  in  caso  di
richieste, da parte di creditori o di terzi,  di  informazioni  utili
per la presentazione di offerte concorrenti. 
    5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo  al  pubblico
ministero i fatti che possono  interessare  ai  fini  delle  indagini
preliminari in sede penale e  dei  quali  viene  a  conoscenza  nello
svolgimento delle sue funzioni. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 92: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 35, comma 4-bis  e
          35.1  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
              "Art.   35.   Nomina   e   revoca   dell'amministratore
          giudiziario 
              1.  Con  il  provvedimento  con  il  quale  dispone  il
          sequestro previsto dal capo I del titolo  II  del  presente
          libro  il  tribunale  nomina  il  giudice   delegato   alla
          procedura  e  un  amministratore  giudiziario.  Qualora  la
          gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
          complessa, anche avuto riguardo al numero  dei  comuni  ove
          sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
          natura dell'attivita' aziendale da proseguire o  al  valore
          ingente del patrimonio, il  tribunale  puo'  nominare  piu'
          amministratori  giudiziari.  In  tal  caso   il   tribunale
          stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 
              2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra  gli
          iscritti   nell'Albo   nazionale    degli    amministratori
          giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
          rotazione degli incarichi tra  gli  amministratori,  tenuto
          conto della natura e dell'entita'  dei  beni  in  stato  di
          sequestro, delle caratteristiche  dell'attivita'  aziendale
          da proseguire e delle specifiche competenze  connesse  alla
          gestione. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  sono  individuati  criteri  di
          nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
          tengano conto  del  numero  degli  incarichi  aziendali  in
          corso, comunque non superiore a tre, con  esclusione  degli
          incarichi gia' in  corso  quale  coadiutore,  della  natura
          monocratica o collegiale dell'incarico, della  tipologia  e
          del valore dei compendi  da  amministrare,  avuto  riguardo
          anche al numero dei  lavoratori,  della  natura  diretta  o
          indiretta della  gestione,  dell'ubicazione  dei  beni  sul
          territorio,  delle   pregresse   esperienze   professionali
          specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
          criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
          particolare     complessita'     dell'amministrazione     o
          l'eccezionalita' del valore del patrimonio da  amministrare
          determinano  il   divieto   di   cumulo.   L'amministratore
          giudiziario e'  nominato  con  decreto  motivato.  All'atto
          della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al
          tribunale se e  quali  incarichi  analoghi  egli  abbia  in
          corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria  o
          dall'Agenzia. 
              2-bis.   L'amministratore   giudiziario   di    aziende
          sequestrate e' scelto tra gli  iscritti  nella  sezione  di
          esperti in gestione  aziendale  dell'Albo  nazionale  degli
          amministratori giudiziari. 
              2-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          41-bis, comma 7, l'amministratore  giudiziario  di  cui  ai
          commi 2 e  2-bis  puo'  altresi'  essere  nominato  tra  il
          personale  dipendente  dell'Agenzia,  di  cui  all'articolo
          113-bis.   In   tal   caso   l'amministratore   giudiziario
          dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento  dell'incarico,
          non  ha  diritto  ad  emolumenti  aggiuntivi  rispetto   al
          trattamento  economico  in  godimento,  ad  eccezione   del
          rimborso delle spese di cui al comma 9. 
              3. Non possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   a   una   pena   che    importi
          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o  le
          pene accessorie previste dal regio decreto 16  marzo  1942,
          n. 267, o coloro cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
          rinvio a giudizio per i reati di  cui  all'articolo  4  del
          presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
          titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
          Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
          svolto attivita' lavorativa o professionale in  favore  del
          proposto o delle imprese a  lui  riconducibili.  Le  stesse
          persone non possono,  altresi',  svolgere  le  funzioni  di
          coadiutore o di diretto  collaboratore  dell'amministratore
          giudiziario  nell'attivita'  di   gestione.   Non   possono
          assumere  l'ufficio  di  amministratore  giudiziario,   ne'
          quelli    di    coadiutore    o    diretto    collaboratore
          dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
          al quarto grado, gli  affini  entro  il  secondo  grado,  i
          conviventi  o  commensali  abituali  del   magistrato   che
          conferisce  l'incarico.  Non  possono   altresi'   assumere
          l'ufficio di  amministratore  giudiziario,  ne'  quelli  di
          coadiutore  o  diretto  collaboratore   dell'amministratore
          giudiziario, i creditori  o  debitori  del  magistrato  che
          conferisce l'incarico, del suo coniuge o  dei  suoi  figli,
          ne'  le  persone  legate  da  uno   stabile   rapporto   di
          collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
          stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i  conviventi,
          i creditori o debitori del  dirigente  di  cancelleria  che
          assiste lo stesso magistrato. 
              4.  L'amministratore  giudiziario  chiede  al   giudice
          delegato di essere autorizzato,  ove  necessario,  a  farsi
          coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici  o  da
          altri  soggetti  qualificati.  Ove  la  complessita'  della
          gestione lo richieda, anche successivamente  al  sequestro,
          l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto   la   sua
          responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la  cui
          composizione  e  il  cui  assetto  interno  devono   essere
          comunicati al giudice  delegato  indicando  altresi'  se  e
          quali incarichi analoghi abbiano  in  corso  i  coadiutori,
          assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
          di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del
          medesimo  codice.  Il   giudice   delegato   ne   autorizza
          l'istituzione tenuto conto della natura dei  beni  e  delle
          aziende  in  stato  di  sequestro  e  degli  oneri  che  ne
          conseguono. 
              4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
          giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro  i  quali
          sono legati  da  rapporto  di  coniugio,  unione  civile  o
          convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, parentela entro il terzo grado  o  affinita'  entro  il
          secondo   grado   con   magistrati   addetti    all'ufficio
          giudiziario  al  quale   appartiene   il   magistrato   che
          conferisce l'incarico, nonche' coloro  i  quali  hanno  con
          tali magistrati un rapporto di assidua  frequentazione.  Si
          intende per frequentazione assidua quella derivante da  una
          relazione  sentimentale  o  da  un  rapporto  di   amicizia
          stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da  reciproca
          confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra
          commensali abituali. 
              5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
          pubblico  ufficiale  e  deve  adempiere  con  diligenza  ai
          compiti  del  proprio  ufficio.  Egli  ha  il  compito   di
          provvedere   alla   gestione,   alla   custodia   e    alla
          conservazione dei beni sequestrati anche  nel  corso  degli
          eventuali giudizi di impugnazione, sotto la  direzione  del
          giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
          redditivita' dei beni medesimi. 
              6.  L'amministratore  giudiziario  deve  segnalare   al
          giudice delegato l'esistenza di altri beni  che  potrebbero
          formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
          nel corso della sua gestione. 
              7. In caso di grave irregolarita' o di  incapacita'  il
          tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
          d'ufficio,  puo'  disporre  in   ogni   tempo   la   revoca
          dell'amministratore  giudiziario,  previa  audizione  dello
          stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
          e' disposta dalla medesima Agenzia. 
              8. L'amministratore giudiziario che,  anche  nel  corso
          della procedura, cessa dal suo incarico,  deve  rendere  il
          conto della gestione ai sensi dell'articolo 43. 
              9. Nel caso di  trasferimento  fuori  della  residenza,
          all'amministratore  giudiziario   spetta   il   trattamento
          previsto dalle disposizioni  vigenti  per  i  dirigenti  di
          seconda fascia dello Stato. 
              Art. 35.1. Dichiarazione di incompatibilita' 
              1.    L'amministratore    giudiziario,    al    momento
          dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni
          dalla  comunicazione  della  nomina,  deposita  presso   la
          cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente  l'incarico
          una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di
          incompatibilita' di cui all'articolo 35,  comma  4-bis.  In
          caso di violazione della disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente   il   tribunale   provvede    d'urgenza    alla
          sostituzione del soggetto nominato. Il  tribunale  provvede
          allo stesso modo  nel  caso  in  cui,  dalla  dichiarazione
          depositata,  emerga  la  sussistenza  di   una   causa   di
          incompatibilita'. In caso di dichiarazione  di  circostanze
          non  corrispondenti  al  vero  effettuata  da  un  soggetto
          iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo  segnala
          all'organo   competente   dell'ordine   o   del    collegio
          professionale ai fini della valutazione  di  competenza  in
          ordine  all'esercizio   dell'azione   disciplinare   e   al
          presidente della Corte di  appello  affinche'  dia  notizia
          della segnalazione a tutti i magistrati del distretto. 
              2. Nella  dichiarazione  il  soggetto  incaricato  deve
          comunque  indicare,  ai  fini  di  cui  all'articolo  35.2,
          l'esistenza  di  rapporti  di  coniugio,  unione  civile  o
          convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, parentela entro il terzo grado  o  affinita'  entro  il
          secondo grado  o  frequentazione  assidua  con  magistrati,
          giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di  appello
          nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale  e'
          pendente il procedimento. 
              3.   Il   coadiutore    nominato    dall'amministratore
          giudiziario a norma dell'articolo 35, comma  4,  redige  la
          dichiarazione disciplinata ai commi 1 e  2  e  la  consegna
          all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento
          in cui ha avuto conoscenza della nomina e,  in  ogni  caso,
          prima di dare inizio alla sua  attivita'.  L'amministratore
          giudiziario  entro  i  due  giorni  successivi  provvede  a
          depositare in cancelleria la dichiarazione del  coadiutore.
          Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o  se  dalla
          dichiarazione  emerge  la  sussistenza  di  una  causa   di
          incompatibilita',  l'amministratore  giudiziario  non  puo'
          avvalersi del coadiutore nominato. 
              4. A decorrere dal trentesimo  giorno  successivo  alla
          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  provvedimento
          con   cui   il   responsabile   dei   sistemi   informativi
          automatizzati del  Ministero  della  giustizia  attesta  la
          piena funzionalita'  dei  sistemi  in  relazione  a  quanto
          previsto  dai  commi  1,  2  e   3,   il   deposito   della
          dichiarazione  prevista  dai  predetti   commi   ha   luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici.".