Art. 252 
 
Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per  il  personale  del
  Ministero della giustizia 
  1.  Per   assicurare   il   regolare   svolgimento   dell'attivita'
giudiziaria, il  Ministero  della  giustizia,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  puo'  avviare   le
procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti  unita'
di personale: 
    a) 400 unita' di personale  amministrativo  non  dirigenziale  da
inquadrare  nei  ruoli  dell'amministrazione  giudiziaria,   con   la
qualifica di direttore - Area  III/F3,  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019; 
    b) 150 unita' di personale  amministrativo  non  dirigenziale  di
Area III/F1  residue  rispetto  a  quanto  previsto  ai  sensi  degli
articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma  1,  lettera  b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,
in deroga alle modalita' ivi previste, per  l'urgente  necessita'  di
far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici  giudiziari
che hanno sede nei Distretti di  Torino,  Milano,  Brescia,  Venezia,
Bologna. 
  2. Ai fini di cui al comma 1  si  provvede  mediante  concorsi  per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui  al  comma
1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea  in
giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di  almeno  uno  dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso: 
    a)   aver    svolto    almeno    cinque    anni    di    servizio
nell'amministrazione  giudiziaria,  nella  qualifica  di  funzionario
giudiziario, senza  demerito,  per  l'accesso  alla  selezione  delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera a); 
  a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza  demerito,  per  l'accesso  alla  selezione  delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera b); 
    b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
    c) essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in  sanzioni
disciplinari; 
    d)  aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale; 
    e) essere da almeno due anni ricercatore ai  sensi  dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  in
materie giuridiche; 
    f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle  forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori; 
    g) avere conseguito il titolo di dottore di  ricerca  in  materie
giuridiche e avere svolto attivita'  lavorativa  per  almeno  6  mesi
presso una  pubblica  amministrazione  in  posizione  funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 
  g-bis) aver svolto attivita'  lavorativa  per  almeno  cinque  anni
presso una pubblica amministrazione in una posizione  funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 
  3. Per le procedure di cui al  comma  2,  il  bando  di  selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
stabilisce: 
    a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo
i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di  iscrizione  maturata
nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari  o  post  universitari  in  possesso  del  candidato.  I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; 
    b) lo svolgimento  di  un  esame  del  candidato,  svolto  presso
ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita'  di  cui
all'articolo 248, comma 1; 
    c) le modalita' di composizione delle  commissioni  esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale; 
  c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova  orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso  per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti  in
sede di valutazione dei titoli e considerate le  eventuali  posizioni
ex aequo. 
  4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma  1,  lettera
b),  e'  destinato  in  via  esclusiva  agli  uffici  giudiziari  ivi
indicati, presso i quali deve prestare servizio per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma  5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della  giustizia,  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  puo'
procedere,  altresi'  ad  avviare  procedure  per  il   reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del  20  giugno  2019,  di  2.700  unita'  di  personale
amministrativo   non   dirigenziale   da   inquadrare    nei    ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con  la  qualifica  di  cancelliere
esperto - Area II/F3. 
  6. Ai fini di cui al comma 5, si  provvede  mediante  concorsi  per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Per
l'accesso alla  selezione  delle  predette  figure  professionali  il
candidato deve essere in possesso del titolo di studio  previsto  per
la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno  uno  dei  seguenti
titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai  fini
dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo: 
    a) aver svolto almeno tre anni di  servizio  nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito; 
    b) aver svolto, per almeno un anno,  le  funzioni  di  magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
    c) essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno due anni consecutivi, senza  essere  incorso  in  sanzioni
disciplinari; 
    d)  aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale; 
    e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle  forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori. 
  7. Per le procedure di cui al  comma  6,  il  bando  di  selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
stabilisce: 
    a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere  da
a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita'  di  servizio  o  di
iscrizione maturata nel termine di  cui  al  comma  1,  eccedente  il
periodo minimo indicato,  votazione  relativa  al  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari  o  post  universitari  in  possesso  del  candidato.  I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; 
    b) lo svolgimento di un esame  del  candidato,  svolto  presso  i
Distretti  giudiziari,  anche  attraverso   le   modalita'   di   cui
all'articolo 248, comma 1; 
    c) le modalita' di composizione delle  commissioni  esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale: 
  c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova  orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso  per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti  in
sede di valutazione dei titoli e considerate le  eventuali  posizioni
ex aequo. 
  8. La successiva assunzione delle unita' di  personale  di  cui  al
comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali  l'articolo  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  20  giugno
2019 ha  concesso  la  sola  autorizzazione  a  indire  procedure  di
reclutamento, dovra' avvenire a valere  sulle  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001. 
  9.  Nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  articolo,
l'Amministrazione giudiziaria  puo'  indicare  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti  che  hanno  svolto,  con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai  sensi
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98  o  che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.