Art. 253 Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario 1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario puo' effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247. 2. Il termine del 31 luglio 2020 puo' essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 3. Con le medesime modalita' indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione. 4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, puo' autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.