Art. 256 
 
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale  presso
  le Corti di appello 
  1.  Al  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, comma 1, dopo le  parole  «  definizione  dei
procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e  »  e  dopo  le
parole « Corti di appello » sono aggiunte le  seguenti:  «  ai  sensi
dell'articolo  132-bis,  comma  2,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »; 
    b) all'articolo 63, comma 1, le parole  «trecentocinquanta»  sono
sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta». 
  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e'
adottato il decreto  di  cui  all'articolo  65,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per  la  rideterminazione  della
pianta organica  ad  esaurimento  dei  giudici  ausiliari  e  per  le
modalita' e i termini di presentazione delle domande. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.