Art. 259 
 
Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  materia  di
  procedure concorsuali 
  1. Per lo svolgimento delle procedure dei  concorsi  indetti  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del  contagio  da
COVID-19, per la  durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica
dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e  fino  al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello  stesso,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le  disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: 
    a. la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro  svolgimento,
assicurando  comunque  il  profilo  comparativo  delle  prove  e   lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di  una  prova  orale,  ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui  alla
presente lettera, per prova scritta si intende  anche  la  prova  con
quesiti a risposta multipla; 
    b. la  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 
  2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e,  ove  previste,  le
relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti  a  concorso,
nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute. 
  3. Per esigenze di  celerita',  previa  pubblicazione  di  apposito
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi  gia'  banditi,  i
provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  efficaci  dalla  data  di
pubblicazione  nei  siti   internet   istituzionali   delle   singole
amministrazioni. 
  4. I candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a  seguito  delle
misure di  contenimento  del  COVID-19,  a  una  o  piu'  fasi  delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche  delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  rinviati   a   istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo  concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le  eventuali
risultanze   di   prove   valutative   gia'   sostenute   nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le  disposizioni  e  i
criteri del  bando  relativo  al  concorso  cui  sono  rinviati  e  i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di  merito
di tale ultimo concorso, sono avviati  alla  frequenza  del  relativo
corso di formazione,  ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori  del
concorso cui sono stati rinviati. 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzato  lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela  della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro  della
Salute, su proposta del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro
della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione. 
  6.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio   connesse   con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile  al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge  4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi  successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente. 
  7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco   previste,   per   l'anno   2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020,  n.  8,  possono  essere  effettuate  entro  il  31
dicembre 2021.