Art. 259 bis 
 
Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del
  Corpo di polizia penitenziaria 
  1.  Al   fine   di   incrementare   l'efficienza   degli   istituti
penitenziari,  anche  in  conseguenza  della  situazione  determinata
dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti  non
riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e  allo  scopo  di  semplificare  e  di  velocizzare  le
medesime  procedure,  e'  autorizzata,  nei  limiti  delle   facolta'
assunzionali non soggette alla riserva dei posti  di  cui  al  citato
articolo 703, comma 1, lettera d), previste per  l'anno  2020  previa
individuazione delle cessazioni intervenute  entro  la  data  del  31
dicembre  2019  e  nei  limiti  del  relativo  risparmio  di   spesa,
determinati  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in
via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli  idonei
del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di  allievo  agente
del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto  con
provvedimento  direttoriale  11  febbraio  2019,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per
la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della  prova
scritta del medesimo concorso.  Per  il  predetto  scorrimento  della
graduatoria  della  prova  scritta,  l'amministrazione  penitenziaria
procede alle assunzioni  previa  convocazione  per  gli  accertamenti
psicofisici e attitudinali  degli  interessati,  individuati  secondo
specifici criteri stabiliti con decreto del  Direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della  giustizia,  che  tiene  conto  del
numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della  graduatoria
degli idonei e dell'ordine decrescente  del  voto  conseguito,  ferme
restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente. 
  2. Il corso di formazione  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  per  il  personale  assunto  ai
sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato  ai
vincitori del concorso pubblico a complessivi 754  posti,  elevati  a
938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile  e
femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18  del  5
marzo 2019, ha  la  durata  di  sei  mesi.  3.  All'attuazione  delle
disposizioni del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.