Art. 260 bis 
 
         Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato 
 
  1. Al fine di  definire  i  contenziosi  insorti  con  riguardo  al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le  procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo  703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti  di  cui  al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. 
  2.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   procede   alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente  articolo  a  valere  sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un  massimo  di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro  un  massimo  di  550  unita',
quale  quota  parte  delle  relative  facolta'  assunzionali,  previa
individuazione delle  cessazioni  intervenute  rispettivamente  negli
anni 2019 e  2020  e  nei  limiti  dei  relativi  risparmi  di  spesa
determinati  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede  ai  sensi  del  primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
  a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame  e  secondo
l'ordine decrescente del voto in  essa  conseguito,  purche'  abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della  disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, ferme restando le riserve e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura
concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; 
  b) che siano stati ammessi con riserva alla fase  successiva  della
procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del
giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente  impugnato
gli atti di non ammissione con  ricorso  giurisdizionale  ovvero  con
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   tempestivamente   e
ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti; 
  c)   che   risultino   idonei    all'esito    degli    accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati. 
  3. Resta  fermo  che  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei  soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza  13  agosto  2019,  degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura  assunzionale  di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al  comma  2,
primo periodo, del presente articolo. 
  4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai  sensi
dei commi 2 e 3, e' determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente. 
  5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982,  n.  335,  secondo  le  disponibilita'  organizzative  e
logistiche degli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza. 
  6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, puo' essere rideterminato il numero dei  posti  di  allievi
agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con  decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza
29 gennaio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del  15
maggio 2020. 
  7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il  Ministero   dell'interno   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.