Art. 262 
 
 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1 Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in  considerazione
delle specifiche  e  straordinarie  esigenze  di  interesse  pubblico
connesse allo svolgimento delle attivita'  connesse  alla  Presidenza
italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi  e
delle nuove funzionalita' strumentali  all'attuazione  della  riforma
del bilancio  dello  Stato,  entro  il  31  dicembre  2020  avvia  le
procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non  dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e  dall'articolo  1,  comma  1130,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed
esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto  il  possesso,  oltre
che del titolo di studio previsto per  il  profilo  professionale  di
inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche  di  almeno
uno  dei  seguenti  requisiti  pertinenti  ai  profili  professionali
richiesti: 
    a) dottorato di ricerca in materie giuridiche  o  economiche,  in
diritto europeo e internazionale, o  in  materia  di  contabilita'  e
bilancio; 
    b) master di secondo livello in materie giuridiche ed  economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche'  in  materie
inerenti alla contabilita' e al bilancio anche ai fini dello sviluppo
e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi. 
  2. I bandi di selezione stabiliscono: 
    a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; 
    b)  lo  svolgimento  di  un  esame  orale  del  candidato,  anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese,  nonche'
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  «Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi
e secondo le modalita'  che  saranno  indicate  dall'Amministrazione,
anche mediante l'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali  nel
rispetto  dei  principi  inerenti  allo  svolgimento   in   modalita'
decentrata  e   telematica   delle   procedure   concorsuali   recate
dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita'; 
    c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.