Art. 250 
 
Scuola Nazionale dell'amministrazione  e  conclusione  dei  concorsi,
  gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione
bandisce  l'VIII   corso-concorso   selettivo   per   la   formazione
dirigenziale, prevedendo: 
  a) la presentazione della domanda di partecipazione  anche  con  le
modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247; 
  b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due  prove  scritte,
effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate  di  cui
all'articolo 247, comma 2; 
  c) un esame orale nel corso del quale saranno  accertate  anche  le
conoscenze  linguistiche,   che   puo'   essere   anche   svolto   in
videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo  247,  comma
3; 
  d) una commissione di concorso articolata in  sottocommissioni.  Si
applica comunque il comma 7, dell'articolo 247. 
  2. Il corso si articola in  quattro  mesi  di  formazione  generale
presso la Scuola  nazionale  dell'Amministrazione,  anche  attraverso
l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei  mesi  di  formazione
specialistica e lavoro presso le amministrazioni di  destinazione;  i
programmi  del  corso  forniscono  ai  partecipanti  una   formazione
complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola. 
  3.  Per  quanto  non  diversamente   disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1
i candidati vincitori del concorso  entro  il  limite  dei  posti  di
dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro  che  hanno
superato il corso-concorso di cui al comma  1  e  sono  collocati  in
graduatoria oltre i posti gia'  autorizzati,  sono  iscritti  secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un  elenco,  istituito  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la
copertura  delle  posizioni  dirigenziali  vacanti.  Ferma   restando
l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia'  banditi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  le  amministrazioni  possono
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo  assorbimento
degli iscritti al predetto elenco. 
  5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data
di entrata in vigore del presente  decreto  dagli  enti  pubblici  di
ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di  ricerca  possono
essere concluse, anche in deroga alle  previsioni  dei  bandi,  sulla
base  di  nuove  determinazioni,  rese  pubbliche  con  le   medesime
modalita' previste per i relativi bandi, che  possono  consentire  la
valutazione dei candidati e l'effettuazione di  prove  orali  con  le
modalita' di cui all'articolo 247, comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento  di  disciplina
          in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
          dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          novembre 2004, n. 267. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  del  Presidente  della
          Repubblica 16  aprile  2013,  n.  70  recante  «Regolamento
          recante riordino del sistema di reclutamento  e  formazione
          dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche   di
          formazione, a Norma dell'articolo 11  del  Decreto-Legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          Legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146. 
              - Il testo dell'articolo 22  della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240 e' riportato nelle Note all'art. 236.