Art. 250
Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi,
gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca
1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione
bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione
dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le
modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,
effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui
all'articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le
conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in
videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo 247, comma
3;
d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si
applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale
presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso
l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione
specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i
programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione
complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1
i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di
dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno
superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in
graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando
l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' banditi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento
degli iscritti al predetto elenco.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data
di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di
ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono
essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla
base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime
modalita' previste per i relativi bandi, che possono consentire la
valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le
modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2004, n. 267.
- Il decreto del Presidente del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 recante «Regolamento
recante riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a Norma dell'articolo 11 del Decreto-Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146.
- Il testo dell'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e' riportato nelle Note all'art. 236.