Art. 250 Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca 1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo: a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247; b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2; c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3; d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247. 2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola. 3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. 5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalita' previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.
Riferimenti normativi - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004, n. 267. - Il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a Norma dell'articolo 11 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146. - Il testo dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' riportato nelle Note all'art. 236.