Art. 251 
 
Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi  pubblici  presso
  il Ministero della salute 
 
  1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita'
di  assicurare  tempestivamente  i  controlli   sanitari   presso   i
principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  dopo  le  parole:  «a  tempo
indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi
per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica
e decentrata. Al termine del periodo  di  prova,  cui  sono  soggetti
anche coloro che lo abbiano gia' superato  in  medesima  qualifica  e
profilo  professionale   presso   altra   amministrazione   pubblica,
l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito  positivo  di
un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate
dai relativi bandi di concorso». 
  2. Le prove  dei  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  40
dirigenti sanitari medici, 12  dirigenti  sanitari  veterinari  e  91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e  nei  luoghi  di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a  359,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie  speciale  -
del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n.  10,  possono
essere concluse, previa riapertura dei termini per  la  presentazione
delle domande di  partecipazione,  anche  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 249 e mediante la valutazione  dei  titoli  e  un  esame
scritto e orale. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero  della
salute e'  autorizzato,  altresi',  ad  assumere,  mediante  concorso
pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247,  7
ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III,  posizione  economica
F1,  nell'ambito  del  contingente  di  80   unita'   gia'   previsto
dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,  24
settembre 2004,  n.  272  e  9  maggio  1994,  n.  487,  e'  altresi'
autorizzato a reclutare il personale di  cui  all'articolo  1,  comma
5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  limitatamente  ai
dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti  sanitari,  mediante
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi  anche  con
le modalita' di cui all'articolo  249.  Al  termine  del  periodo  di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in
medesima   qualifica   e   profilo   professionale    presso    altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in
ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame
teorico-pratico, di una prova scritta e di  una  prova  orale,  sulle
materie individuate dai relativi bandi di concorso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato  dall'articolo
          199 e dal presente articolo, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 199. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  355  a   359
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145: 
              «355.  Al  fine  di   potenziare   l'attuazione   delle
          politiche per la salute,  di  assicurare  un'efficiente  ed
          efficace gestione delle risorse  pubbliche  destinate  alla
          tutela  della  salute,  nell'obiettivo  di  perseguire   le
          accresciute attivita'  demandate  agli  uffici  centrali  e
          periferici del Ministero della salute, ivi  incluse  quelle
          derivanti dalle  nuove  procedure  europee  in  materia  di
          controlli,  il  Ministero  della  salute,  in  deroga  alle
          vigenti   facolta'   assunzionali   e   senza   il   previo
          espletamento  delle   procedure   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  per
          il  triennio   2019-2021,   mediante   apposita   procedura
          concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di
          personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione
          economica F1, e di  28  unita'  appartenenti  all'Area  II,
          posizione economica F1, in possesso del diploma  di  scuola
          secondaria di secondo grado. 
              356. Per le medesime finalita' di cui al comma 355,  il
          Ministero della salute e' autorizzato ad assumere  a  tempo
          indeterminato un  contingente  di  personale  in  posizioni
          dirigenziali non generali delle professionalita'  sanitarie
          di complessive 210 unita'. Fermo il  limite  massimo  delle
          assunzioni autorizzate dal  presente  comma,  il  Ministero
          della salute puo' indire procedure per titoli ed esami  per
          un numero di unita'  non  superiore  a  155,  riservate  al
          personale medico, veterinario, chimico  e  farmacista,  con
          incarichi per lo svolgimento dei controlli  obbligatori  in
          materia di profilassi  internazionale  conferiti  ai  sensi
          dell'articolo34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dallalegge 27  febbraio
          2009, n. 14, in servizio presso il Ministero  della  salute
          alla data di entrata in vigore della presente legge. 
              357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede: 
              a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per
          l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro  9.961.000
          annui a decorrere dall'anno 2021, a  valere  sulle  risorse
          del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,  lettera  b),
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai
          sensi del comma 298 del presente articolo; 
              b) quanto a 867.945 euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo24, comma 3, del  decreto-legge
          31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 28 febbraio 2008, n. 31; 
              c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere  dall'anno
          2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
              d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere  dall'anno
          2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di   cui   all'articolo1,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 30 novembre 2005, n. 244. 
              358. Per le finalita' di cui ai commi  355  e  356,  la
          dotazione organica del Ministero della salute di  cui  alla
          tabella A allegata al  regolamento  di  cui  aldecreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          59, e'  incrementata  di  210  posizioni  dirigenziali  non
          generali delle professionalita'  sanitarie  nonche'  di  80
          unita' di personale non dirigenziale appartenenti  all'Area
          III, posizione economica F1, e di 28  unita'  di  personale
          non  dirigenziale  appartenenti  all'Area   II,   posizione
          economica F1. 
              359. I bandi per le procedure  concorsuali  di  cui  ai
          commi  355  e  356  definiscono   i   titoli   valorizzando
          l'esperienza lavorativa in materia di tutela  della  salute
          nell'ambito della pubblica  amministrazione.  Le  procedure
          concorsuali di cui al comma  356  possono  essere  affidate
          alla  Commissione  per   l'attuazione   del   Progetto   di
          Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di
          cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri
          derivanti dallo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
          previste dai commi 355 e 356, quantificati  in  complessivi
          euro  1.000.000  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          salute. 
              Omissis.» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          dicembre 1997,  n.  483  recante  «Regolamento  recante  la
          disciplina concorsuale per il  personale  dirigenziale  del
          Servizio sanitario nazionale» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 gennaio 1998, n. 13. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento  di  disciplina
          in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
          dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          novembre 2004, n. 267. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,   n.   487   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185. 
              - Si riporta il testo del comma 5-ter  dell'articolo  1
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8: 
              «Articolo 1 Proroga di termini in materia di  pubbliche
          amministrazioni 
              1. - 5-bis. Omissis 
              5-ter. Il Ministero della  salute  e'  autorizzato,  in
          aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente, senza il previo espletamento  delle  procedure  di
          mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
          fabbisogni di cui agli  articoli  6  e  6-ter  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato,  mediante  appositi  concorsi  pubblici  per
          esami, tredici dirigenti di livello non  generale,  di  cui
          cinque medici e un chimico, da  imputare  all'aliquota  dei
          dirigenti   sanitari,   due   economisti   sanitari,    due
          statistici,   un   ingegnere   biomedico,   un    ingegnere
          industriale  e  un  ingegnere   ambientale,   da   imputare
          all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche'  cinquanta
          unita' di personale non dirigenziale  con  professionalita'
          tecniche, appartenenti all'area  III,  posizione  economica
          F1, del comparto funzioni centrali. La  dotazione  organica
          del   Ministero   della   salute   e'   corrispondentemente
          incrementata di 13 unita'  con  qualifica  dirigenziale  di
          livello non generale  e  di  50  unita'  di  personale  non
          dirigenziale appartenenti all'area  III.  Per  fare  fronte
          agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  e'
          autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
          euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
          derivanti dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero   della   salute.   I   pertinenti   fondi    per
          l'incentivazione   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale    del    Ministero    della    salute    sono
          corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Omissis.»