Art. 251
Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso
il Ministero della salute
1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita'
di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i
principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo
indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi
per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica
e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti
anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e
profilo professionale presso altra amministrazione pubblica,
l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di
un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate
dai relativi bandi di concorso».
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40
dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a 359, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono
essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione, anche con le modalita' di cui
all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame
scritto e orale.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della
salute e' autorizzato, altresi', ad assumere, mediante concorso
pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247, 7
ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica
F1, nell'ambito del contingente di 80 unita' gia' previsto
dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24
settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, e' altresi'
autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma
5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai
dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con
le modalita' di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in
medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in
ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame
teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle
materie individuate dai relativi bandi di concorso.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo
199 e dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 199.
- Si riporta il testo dei commi da 355 a 359
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«355. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le
accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle
derivanti dalle nuove procedure europee in materia di
controlli, il Ministero della salute, in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali e senza il previo
espletamento delle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per
il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di
personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 28 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
356. Per le medesime finalita' di cui al comma 355, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato un contingente di personale in posizioni
dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie
di complessive 210 unita'. Fermo il limite massimo delle
assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero
della salute puo' indire procedure per titoli ed esami per
un numero di unita' non superiore a 155, riservate al
personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con
incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in
materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi
dell'articolo34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio
2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute
alla data di entrata in vigore della presente legge.
357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:
a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per
l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000
annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai
sensi del comma 298 del presente articolo;
b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo24, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dallalegge 28 febbraio 2008, n. 31;
c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo1, comma 4-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 novembre 2005, n. 244.
358. Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356, la
dotazione organica del Ministero della salute di cui alla
tabella A allegata al regolamento di cui aldecreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
59, e' incrementata di 210 posizioni dirigenziali non
generali delle professionalita' sanitarie nonche' di 80
unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area
III, posizione economica F1, e di 28 unita' di personale
non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione
economica F1.
359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai
commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando
l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute
nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure
concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate
alla Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di
cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri
derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali
previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi
euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero della
salute.
Omissis.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483 recante «Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 1998, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2004, n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 1
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Articolo 1 Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per
esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui
cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei
dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due
statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere
industriale e un ingegnere ambientale, da imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta
unita' di personale non dirigenziale con professionalita'
tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica
F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica
del Ministero della salute e' corrispondentemente
incrementata di 13 unita' con qualifica dirigenziale di
livello non generale e di 50 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. I pertinenti fondi per
l'incentivazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero della salute sono
corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.»