Art. 251 Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute 1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita' di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso». 2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a 359, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalita' di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute e' autorizzato, altresi', ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unita' gia' previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, e' altresi' autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalita' di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 199 e dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 199. - Si riporta il testo dei commi da 355 a 359 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 356. Per le medesime finalita' di cui al comma 355, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie di complessive 210 unita'. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute puo' indire procedure per titoli ed esami per un numero di unita' non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge. 357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede: a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 2008, n. 31; c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 2005, n. 244. 358. Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e' incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie nonche' di 80 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1. 359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Omissis.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 recante «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1998, n. 13. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004, n. 267. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Articolo 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. - 5-bis. Omissis 5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta unita' di personale non dirigenziale con professionalita' tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' corrispondentemente incrementata di 13 unita' con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.»