Art. 252 Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia 1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' avviare le procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti unita' di personale: a) 400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019; b) 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita' di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna. 2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso: a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a); a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b); b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita' di supplenza annuale; e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche; f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori; g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea. g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce: a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita' di cui all'articolo 248, comma 1; c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale; c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo. 4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' procedere, altresi' ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3. 6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo: a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito; b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita' di supplenza annuale; e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori. 7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce: a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalita' di cui all'articolo 248, comma 1; c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale: c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo. 8. La successiva assunzione delle unita' di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di reclutamento, dovra' avvenire a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165» : «Art. 7 (Ministero della giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria) Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale 2018 - budget 2019, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 14, comma 10 sexies, del decreto legge n. 4 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonche' dell'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.» - Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma 1, e 3-ter, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 (Individuazione dei criteri e le priorita' delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validita' o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonche' recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge): «Art. 3-bis Ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalita' ed in considerazione della necessita' di dare celere copertura alle carenze di organico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' cosi' determinata: a) 600 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria che si determinera' all'esito del concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria; b) 200 posti per funzionario giudiziario, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232; c) 30 posti per funzionario informatico, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto; d) 50 posti per funzionario contabile, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto; e) 120 posti per assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per ottocento posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria pubblicata il 14 novembre 2017. Omissis.» «Art. 3-ter Ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 205 del 2017 e ulteriori revisioni dei precedenti contingenti 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalita' ed in considerazione della necessita' di dare celere copertura alle carenze di organico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' cosi' determinata: a) 1300 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria; b) 100 posti per Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Omissis.» - Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 247. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 1 Modalita' di accesso 1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene: a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro; c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni. e' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466. 2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 3. Con le medesime procedure e modalita', di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.» - Il testo del comma 3 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 238. - Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teoricopratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione [a uno o piu' magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie], di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato formatore. 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. [12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.] 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale a di vice procuratore onorario. 16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari". 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 160;37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» - Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 50 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 50 Ufficio per il processo 1. - 1-ter. Omissis 1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis. 1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Omissis.»