Art. 252
Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del
Ministero della giustizia
1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita'
giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' avviare le
procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti unita'
di personale:
a) 400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la
qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di
Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli
articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,
in deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita' di
far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari
che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia,
Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma
1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea in
giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio
nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario
giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera a);
a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera b);
b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in
materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,
o nei ruoli superiori;
g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie
giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno 6 mesi
presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque anni
presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo
i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di iscrizione maturata
nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post universitari in possesso del candidato. I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso
ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita' di cui
all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale;
c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in
sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni
ex aequo.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera
b), e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi
indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo'
procedere, altresi' ad avviare procedure per il reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere
esperto - Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il
candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per
la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno uno dei seguenti
titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini
dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,
per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,
o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da
a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di
iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il
periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post universitari in possesso del candidato. I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i
Distretti giudiziari, anche attraverso le modalita' di cui
all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale:
c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in
sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni
ex aequo.
8. La successiva assunzione delle unita' di personale di cui al
comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno
2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di
reclutamento, dovra' avvenire a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,
l'Amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019,
recante «Autorizzazione ad avviare procedure di
reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165» :
«Art. 7
(Ministero della giustizia - Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria)
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale dirigenziale e non
dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale
dirigenziale e non dirigenziale 2018 - budget 2019, come da
Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto
nell'articolo 14, comma 10 sexies, del decreto legge n. 4
del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 26
del 2019, nonche' dell'articolo 1, comma 399, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le
unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.»
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma 1, e
3-ter, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 (Individuazione
dei criteri e le priorita' delle procedure di assunzione di
un contingente massimo di 1000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di
altre graduatorie in corso di validita' o per concorso
pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonche'
recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle
ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1,
comma 2-quater, del medesimo decreto-legge):
«Art. 3-bis Ripartizione del contingente di cui
all'art. 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016
1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione
organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di
professionalita' ed in considerazione della necessita' di
dare celere copertura alle carenze di organico del
personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione
del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' cosi' determinata:
a) 600 posti per assistente giudiziario, area
funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento
dalla graduatoria che si determinera' all'esito del
concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale -
n. 92 del 22 novembre 2016, nei limiti dei candidati che
risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;
b) 200 posti per funzionario giudiziario, area
funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
dalle graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) 30 posti per funzionario informatico, area
funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
dalla graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
individuate con i provvedimenti del direttore generale del
personale e della formazione del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche' del
27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5
del presente decreto;
d) 50 posti per funzionario contabile, area funzionale
III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate
con i provvedimenti del direttore generale del personale e
della formazione del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del
7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017, emessi in
attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto;
e) 120 posti per assistente giudiziario, Area
funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento
dalla graduatoria del concorso pubblico per ottocento posti
di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92,
nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei
dalla predetta graduatoria pubblicata il 14 novembre 2017.
Omissis.»
«Art. 3-ter Ripartizione del contingente di cui
all'art. 1, comma 489, della legge n. 205 del 2017 e
ulteriori revisioni dei precedenti contingenti
1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione
organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di
professionalita' ed in considerazione della necessita' di
dare celere copertura alle carenze di organico del
personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione
del contingente di cui all'art. 1, comma 489, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' cosi' determinata:
a) 1300 posti per assistente giudiziario, area
funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento
dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di
Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, nei
limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla
predetta graduatoria;
b) 100 posti per Funzionario giudiziario, Area
funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
dalle graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 247.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487:
«Art. 1 Modalita' di accesso
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni
pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per
titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per
selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalita' richiesta dal
profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi
anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del
lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto
dalla normativa vigente al momento della pubblicazione
dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle
apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie
protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
482 e successive modifiche ed integrazioni. e' fatto salvo
quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita'
che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario,
all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate
per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalita', di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale
a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n.
554.»
- Il testo del comma 3 dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 238.
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso
di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teoricopratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione [a
uno o piu' magistrati dell'ufficio incaricati della
trattazione di affari in specifiche materie], di cui si
tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale
Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la
sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del
diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
[12. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce,
altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.]
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale a
di vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.
374, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis.
La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro
che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli
uffici giudiziari".
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste
dall'articolo 160;37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate
dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.»
- Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'articolo 50 del citato decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114:
«Art. 50 Ufficio per il processo
1. - 1-ter. Omissis
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
Omissis.»