Art. 253 Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario 1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario puo' effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247. 2. Il termine del 31 luglio 2020 puo' essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 3. Con le medesime modalita' indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione. 4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, puo' autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218): «Art. 12 Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori. Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione. La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974. Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma. Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere. Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria.» «Art. 13 Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal segretario. Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti. Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte e' nulla. Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a Norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 6 Disciplina dei lavori della commissione 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. 2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso. 3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa. 4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7. 5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale. 6. 7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati. 8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente [o del vicepresidente] da parte del Consiglio superiore della magistratura. 9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennita' spettanti ai professori universitari componenti della commissione.»