Art. 253
Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario
1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e
del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga
a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per
magistrato ordinario puo' effettuare le operazioni di correzione
degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo i
criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247.
2. Il termine del 31 luglio 2020 puo' essere prorogato con
provvedimento motivato del presidente della commissione, ove
necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e
del personale amministrativo.
3. Con le medesime modalita' indicate al comma 1 si svolgono le
riunioni riservate dei componenti della commissione.
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione
esaminatrice, con provvedimento motivato, puo' autorizzare lo
svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario
mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui all'articolo
247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche
che assicurino la pubblicita' delle stesse prove, l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui
all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del
2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela
della salute dei candidati, dei commissari e del personale
amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del comma
8 dello stesso articolo 6.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n.1860 (Modificazioni al
regolamento per il concorso di ammissione in magistratura
contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218):
«Art. 12
Compiute le operazioni indicate nel sesto comma
dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine di
giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole
buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste,
appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori
il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i
lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia
sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La Commissione legge nella medesima seduta i temi di
ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la Commissione sia divisa in
Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono
all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
la lettura degli elaborati, si riuniscono per la
comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo
ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati
il punteggio secondo le norme indicate nel precedente
comma.
Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di
ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte,
copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla
l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che
comunque si siano fatti riconoscere.
Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le
deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo
spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera
definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un
candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione
sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
richieda la deliberazione plenaria.»
«Art. 13
Finita la lettura e deliberato il giudizio, il
segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro,
in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione e'
sottoscritta dal presidente della commissione o della
sottocommissione e dal segretario.
Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli
scritti, la commissione, in seduta plenaria procede
senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei
concorrenti.
Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per
modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte
e' nulla.
Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di
pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali
del Ministero.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
Norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 6 Disciplina dei lavori della commissione
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione
degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola
i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il
termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno
successivo a quello di espletamento dell'ultima prova
scritta.
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo
da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati
ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle
prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in
ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana,
delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane,
salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni
caso disporre la convocazione di sedute supplementari
qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto
delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. Il presidente e i componenti della commissione
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo
compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove
scritte e l'inizio delle prove orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e'
goduto al termine della procedura concorsuale.
6.
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano
complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di
cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca
della nomina del presidente [o del vicepresidente] da parte
del Consiglio superiore della magistratura.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinate le indennita' spettanti ai professori
universitari componenti della commissione.»