Art. 253 
 
     Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario 
 
  1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute,  dei  commissari  e
del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga
a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860,  la  commissione  esaminatrice  per  il  concorso  per
magistrato ordinario puo'  effettuare  le  operazioni  di  correzione
degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e  la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  i
criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247. 
  2. Il  termine  del  31  luglio  2020  puo'  essere  prorogato  con
provvedimento  motivato  del  presidente   della   commissione,   ove
necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e
del personale amministrativo. 
  3. Con le medesime modalita' indicate al comma  1  si  svolgono  le
riunioni riservate dei componenti della commissione. 
  4. Fino al 30  settembre  2020,  il  presidente  della  commissione
esaminatrice,  con  provvedimento  motivato,  puo'   autorizzare   lo
svolgimento delle prove orali del concorso per  magistrato  ordinario
mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui  all'articolo
247, comma 3, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche
che assicurino la pubblicita' delle stesse  prove,  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita'. 
  5.  Il  mancato  rispetto  delle  cadenze  e  dei  termini  di  cui
all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo  n.  160  del
2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  candidati,  dei  commissari   e   del   personale
amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del  comma
8 dello stesso articolo 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del  regio
          decreto  15  ottobre   1925,   n.1860   (Modificazioni   al
          regolamento per il concorso di ammissione  in  magistratura
          contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218): 
              «Art. 12 
              Compiute  le  operazioni  indicate  nel   sesto   comma
          dell'art. 8 la Commissione  e'  convocata  nel  termine  di
          giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori. 
              Verificata l'integrita'  dei  pieghi  e  delle  singole
          buste il  segretario,  all'atto  dell'apertura  di  queste,
          appone immediatamente sulle tre buste contenenti  i  lavori
          il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
          sara' poi trascritto, appena aperte le buste  contenenti  i
          lavori, sia in testa al foglio o  ai  fogli  relativi,  sia
          sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione. 
              La Commissione legge nella medesima seduta  i  temi  di
          ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
          elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
          relativo punteggio secondo le norme indicate  nell'art.  16
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e  nell'art.  1
          del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974. 
              Nel   caso   che   la   Commissione   sia   divisa   in
          Sottocommissioni, queste nella  medesima  seduta  procedono
          all'esame dei tre lavori di ciascun candidato  e,  ultimata
          la  lettura  degli  elaborati,   si   riuniscono   per   la
          comunicazione delle  rispettive  valutazioni.  Subito  dopo
          ogni Sottocommissione assegna ai lavori da  essa  esaminati
          il punteggio  secondo  le  norme  indicate  nel  precedente
          comma. 
              Qualora  la  Commissione  abbia  fondate   ragioni   di
          ritenere che qualche scritto sia,  in  tutto  o  in  parte,
          copiato da altro lavoro ovvero da qualche  autore,  annulla
          l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. 
              Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti  che
          comunque si siano fatti riconoscere. 
              Se la Commissione e'  divisa  in  Sottocommissioni,  le
          deliberazioni di cui ai precedenti comma  sesto  e  settimo
          spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera
          definitivamente sulla  idoneita'  o  non  idoneita'  di  un
          candidato, quando la deliberazione  della  Sottocommissione
          sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
          richieda la deliberazione plenaria.» 
              «Art. 13 
              Finita  la  lettura  e  deliberato  il   giudizio,   il
          segretario nota immediatamente, a piede di ciascun  lavoro,
          in tutte  lettere,  il  voto  assegnato.  L'annotazione  e'
          sottoscritta  dal  presidente  della  commissione  o  della
          sottocommissione e dal segretario. 
              Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti  gli
          scritti,  la  commissione,  in  seduta   plenaria   procede
          senz'altro all'apertura delle buste contenenti i  nomi  dei
          concorrenti. 
              Ogni  deliberazione  presa  in  qualsiasi   tempo   per
          modificare i risultati delle votazioni delle prove  scritte
          e' nulla. 
              Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di
          pubblica ragione mediante foglio da affiggersi  nei  locali
          del Ministero.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          Norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge  25
          luglio 2005, n. 150): 
              «Art. 6 Disciplina dei lavori della commissione 
              1. La commissione esaminatrice, durante la  valutazione
          degli elaborati scritti e durante le prove orali,  articola
          i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro  il
          termine  di  nove  mesi  a  decorrere  dal   primo   giorno
          successivo  a  quello  di  espletamento  dell'ultima  prova
          scritta. 
              2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in  modo
          da  consentire  l'inizio  del  tirocinio   dei   magistrati
          ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione  delle
          prove scritte del relativo concorso. 
              3.  I  lavori  della  commissione  sono  articolati  in
          ragione di un numero minimo di dieci  sedute  a  settimana,
          delle quali  cinque  antimeridiane  e  cinque  pomeridiane,
          salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa. 
              4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato  con
          maggiore anzianita' di servizio presente  possono  in  ogni
          caso  disporre  la  convocazione  di  sedute  supplementari
          qualora cio' risulti necessario per assicurare il  rispetto
          delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7. 
              5. Il  presidente  e  i  componenti  della  commissione
          esaminatrice fruiscono del congedo  ordinario  nel  periodo
          compreso tra la pubblicazione  dei  risultati  delle  prove
          scritte e l'inizio delle prove orali. 
              L'eventuale residuo periodo  di  congedo  ordinario  e'
          goduto al termine della procedura concorsuale. 
              6. 
              7.  Per   ciascun   mese   le   commissioni   esaminano
          complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
          od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati. 
              8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei  termini  di
          cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la  revoca
          della nomina del presidente [o del vicepresidente] da parte
          del Consiglio superiore della magistratura. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono determinate  le  indennita'  spettanti  ai  professori
          universitari componenti della commissione.»