Art. 254 
 
Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di  abilitazione
  all'esercizio della professione forense 
 
  1. Ai fini del completamento  delle  procedure  e  delle  attivita'
relative al concorso per esame a 300 posti  per  notaio  bandito  con
decreto dirigenziale 16 novembre 2018  e  all'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato bandito con  decreto  del
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la  correzione
degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza,  ai
sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2. 
  2. Il  presidente  della  commissione  notarile  nominata  a  norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166  e,  su
richiesta  motivata  dei  presidenti   delle   sottocommissioni   del
distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi
4 e 7, del regio decreto 27 novembre  1933  n.  1578,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
medesimo regio decreto possono autorizzare la  correzione  da  remoto
degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i  medesimi  criteri
di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda
ai sensi del periodo  precedente,  il  presidente  della  commissione
notarile  e  i  presidenti  delle  sottocommissioni  per  l'esame  di
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle
sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare
il collegamento a distanza e dettano  le  disposizioni  organizzative
volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza  e
la riservatezza delle sedute, nonche' a  rispettare  le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  commissari  e  del  personale  amministrativo.  I
presidenti delle sottocommissioni per l'esame  di  abilitazione  alla
professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in
conformita'  ai  criteri  organizzativi  uniformi   stabiliti   dalla
commissione centrale. 
  3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5
del decreto legislativo  24  aprile  2006  n.  166  per  il  concorso
notarile   e,   su   richiesta   motivata   dei   presidenti    delle
sottocommissioni del distretto  di  Corte  d'appello,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per  l'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare,  per
gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al
30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita'  di  collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo  le  disposizioni
di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la  sede  della
prova di esame, del presidente della commissione notarile o di  altro
componente da questi delegato, del presidente della  sottocommissione
per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del
segretario della seduta e del candidato da  esaminare,  nel  rispetto
delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei  commissari  e  del
personale amministrativo. I  presidenti  delle  sottocommissioni  per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato  procedono  allo
svolgimento delle  prove  in  conformita'  ai  criteri  organizzativi
uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. 
  4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale,
il  presidente  impartisce,  ove  necessario,  disposizioni  volte  a
disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si  applicano  anche  alle
prove orali dell'esame per  l'iscrizione  all'albo  speciale  per  il
patrocinio  dinanzi  alla  Corte   di   cassazione   e   alle   altre
giurisdizioni superiori bandito con decreto  dirigenziale  10  aprile
2019. 
  6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
alla fine, dopo le parole: «in  materie  giuridiche»,  aggiungere  le
parole: «, anche in pensione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2006 n.  166  (Norme  in  materia  di
          concorso  notarile,  pratica  e  tirocinio   professionale,
          nonche' in materia di  coadiutori  notarili  in  attuazione
          dell'articolo 7, comma 1, della Legge 28 novembre 2005,  n.
          246): 
              «Art. 5 Composizione della commissione esaminatrice 
              1. La commissione esaminatrice del concorso per  notaio
          di cui all'articolo 1 primo comma,  della  legge  6  agosto
          1926, n. 1365,  da  nominarsi  almeno  dieci  giorni  prima
          dell'inizio della prova  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia, e' unica ed e' composta da: 
              a) un magistrato di  cassazione  dichiarato  idoneo  ad
          essere ulteriormente valutato ai  fini  della  nomina  alle
          funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
          che la presiede; 
              b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
          magistrato  dichiarato  idoneo  ad   essere   ulteriormente
          valutato ai fini della nomina a  magistrato  di  cassazione
          con funzioni di vice presidente; 
              c) sette magistrati  con  qualifica  di  magistrato  di
          appello; 
              d) sei professori universitari, ordinari  o  associati,
          che insegnino materie giuridiche; 
              e) nove notai, [anche se cessati  dall'esercizio],  che
          abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione. 
              1-bis.  I  componenti  della  commissione,  aventi   le
          qualifiche di cui al  comma  1,  possono  anche  essere  in
          pensione da non piu' di cinque anni. 
              2.  I  notai  sono  scelti  tra   diciotto   nominativi
          indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del
          notariato. 
              3. I commissari che hanno partecipato, anche in  parte,
          alla procedura concorsuale,  non  possono  essere  nominati
          nella commissione dei due concorsi successivi. 
              4. 
              5.  La  commissione  opera  con  tre   sottocommissioni
          composte di cinque membri, presiedute  rispettivamente  dal
          presidente, dal vicepresidente e da uno dei  magistrati  di
          cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente. 
              6.  I  magistrati  e  i   docenti   universitari   sono
          esonerati, in tutto o in parte, dal  rispettivo  carico  di
          lavoro, dall'inizio della prova di preselezione  fino  alla
          formazione della graduatoria del concorso  da  parte  della
          commissione.  L'esonero  dei  magistrati  e'  disposto  dal
          Consiglio  Superiore  della  Magistratura.  L'esonero   dei
          docenti  universitari  e'  disposto   dall'universita'   di
          appartenenza.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  regio
          decreto  27  novembre  1933   n.1578   (Ordinamento   delle
          professioni di avvocato e procuratore): 
              «Art. 22 
              1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente
          presso ciascuna Corte di appello. 
              2. I temi per ciascuna prova  sono  dati  dal  Ministro
          della giustizia. 
              3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
          non oltre trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto
          contenente il bando di esame, e'  nominata  la  commissione
          composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,  dei
          quali due titolari e due supplenti sono avvocati,  iscritti
          da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
          e  due  supplenti  sono  magistrati,  con   qualifica   non
          inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare  ed
          un supplente sono professori ordinari, professori associati
          o ricercatori di materie giuridiche  presso  un'universita'
          della Repubblica ovvero presso un  istituto  superiore.  La
          commissione ha sede presso il  Ministero  della  giustizia.
          Per le  funzioni  di  segretario,  il  Ministro  nomina  un
          dipendente dell'Amministrazione,  appartenente  all'area  C
          del personale amministrativo, come delineata dal  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto  Ministeri  del
          16 febbraio 1999. 
              4. Con il medesimo decreto di cui al  comma  3,  presso
          ogni  sede  di  Corte   di   appello,   e'   nominata   una
          sottocommissione   avente   composizione   identica    alla
          commissione di cui al medesimo comma 3. 
              5.  Il  Ministro  della   giustizia   nomina   per   la
          commissione e per ogni sottocommissione il presidente e  il
          vicepresidente  tra  i  componenti  avvocati.  l  supplenti
          intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni  in
          sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 
              6. Gli avvocati componenti della  commissione  e  delle
          sottocommissioni sono  designati  dal  Consiglio  nazionale
          forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine  di
          ciascun  distretto,  assicurando  la   presenza   in   ogni
          sottocommissione,  a  rotazione  annuale,  di   almeno   un
          avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto.  Non
          possono essere designati  avvocati  che  siano  membri  dei
          consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale
          di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti
          della commissione  e  delle  sottocommissioni  non  possono
          candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica
          di rappresentanti della Cassa  nazionale  di  previdenza  e
          assistenza forense alle elezioni immediatamente  successive
          all'incarico  ricoperto.   I   magistrati   sono   nominati
          nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti  delle
          Corti di appello. 
              7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato
          la domanda di ammissione superi le trecento  unita'  presso
          ciascuna Corte di appello, con decreto del  Ministro  della
          giustizia da emanare prima  dell'espletamento  delle  prove
          scritte,   sono   nominate   ulteriori    sottocommissioni,
          costituite ciascuna da  un  numero  di  componenti  pari  a
          quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4
          e da un segretario aggiunto. 
              8.  A  ciascuna  sottocommissione   non   puo'   essere
          assegnato un numero di candidati superiore a trecento. 
              9. La commissione istituita presso il  Ministero  della
          giustizia definisce i  criteri  per  la  valutazione  degli
          elaborati scritti e delle prove orali e  il  presidente  ne
          da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione  e'
          comunque  tenuta  a  comunicare  i  seguenti   criteri   di
          valutazione: 
              a)   chiarezza,   logicita'   e   rigore   metodologico
          dell'esposizione; 
              b) dimostrazione della concreta capacita' di  soluzione
          di specifici problemi giuridici; 
              c)  dimostrazione  della  conoscenza   dei   fondamenti
          teorici degli istituti giuridici trattati; 
              d) dimostrazione della capacita' di cogliere  eventuali
          profili di interdisciplinarieta'; 
              e) relativamente  all'atto  giudiziario,  dimostrazione
          della padronanza delle tecniche di persuasione. 
              10. Nel caso in cui siano state rilevate  irregolarita'
          formali, le  sottocommissioni  comunicano  i  provvedimenti
          adottati alla commissione, che se ne avvale ai  fini  della
          individuazione  della  definizione  della  linea  difensiva
          dell'Amministrazione in sede di contenzioso.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  47
          della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 47 Commissioni di esame 
              1. La commissione di esame e'  nominata,  con  decreto,
          dal Ministro della  giustizia  ed  e'  composta  da  cinque
          membri  effettivi  e  cinque  supplenti,  dei  quali:   tre
          effettivi e tre supplenti sono avvocati designati  dal  CNF
          tra  gli  iscritti  all'albo  speciale  per  il  patrocinio
          davanti alle giurisdizioni  superiori,  uno  dei  quali  la
          presiede; un  effettivo  e  un  supplente  sono  di  regola
          prioritariamente magistrati in pensione, e solo in  seconda
          istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente
          sono professori universitari o  ricercatori  confermati  in
          materie giuridiche, anche in pensione. 
              Omissis.»