Art. 254
Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense
1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attivita'
relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con
decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la correzione
degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza, ai
sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2.
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su
richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del
distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi
4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del
medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto
degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i medesimi criteri
di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda
ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione
notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle
sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare
il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative
volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza e
la riservatezza delle sedute, nonche' a rispettare le prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela
della salute dei commissari e del personale amministrativo. I
presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla
professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in
conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla
commissione centrale.
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5
del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso
notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle
sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del
regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per
gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al
30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita' di collegamento da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni
di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della
prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro
componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione
per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del
segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto
delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del
personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo
svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi
uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale,
il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a
disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle
prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il
patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre
giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile
2019.
6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le
parole: «, anche in pensione».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 24 aprile 2006 n. 166 (Norme in materia di
concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione
dell'articolo 7, comma 1, della Legge 28 novembre 2005, n.
246):
«Art. 5 Composizione della commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio
di cui all'articolo 1 primo comma, della legge 6 agosto
1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima
dell'inizio della prova con decreto del Ministro della
giustizia, e' unica ed e' composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
con funzioni di vice presidente;
c) sette magistrati con qualifica di magistrato di
appello;
d) sei professori universitari, ordinari o associati,
che insegnino materie giuridiche;
e) nove notai, [anche se cessati dall'esercizio], che
abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione.
1-bis. I componenti della commissione, aventi le
qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in
pensione da non piu' di cinque anni.
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi
indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del
notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte,
alla procedura concorsuale, non possono essere nominati
nella commissione dei due concorsi successivi.
4.
5. La commissione opera con tre sottocommissioni
composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di
cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
6. I magistrati e i docenti universitari sono
esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di
lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla
formazione della graduatoria del concorso da parte della
commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei
docenti universitari e' disposto dall'universita' di
appartenenza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del regio
decreto 27 novembre 1933 n.1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore):
«Art. 22
1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente
presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro
della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
contenente il bando di esame, e' nominata la commissione
composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei
quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed
un supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La
commissione ha sede presso il Ministero della giustizia.
Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C
del personale amministrativo, come delineata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del
16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso
ogni sede di Corte di appello, e' nominata una
sottocommissione avente composizione identica alla
commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la
commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il
vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti
intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale
forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di
ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni
sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un
avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non
possono essere designati avvocati che siano membri dei
consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti
della commissione e delle sottocommissioni non possono
candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica
di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense alle elezioni immediatamente successive
all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati
nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle
Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato
la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso
ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della
giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove
scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni,
costituite ciascuna da un numero di componenti pari a
quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4
e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere
assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della
giustizia definisce i criteri per la valutazione degli
elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne
da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e'
comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di
valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione
di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali
profili di interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione
della padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita'
formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti
adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della
individuazione della definizione della linea difensiva
dell'Amministrazione in sede di contenzioso.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 47
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 47 Commissioni di esame
1. La commissione di esame e' nominata, con decreto,
dal Ministro della giustizia ed e' composta da cinque
membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre
effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF
tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la
presiede; un effettivo e un supplente sono di regola
prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda
istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente
sono professori universitari o ricercatori confermati in
materie giuridiche, anche in pensione.
Omissis.»