Art. 254 Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense 1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attivita' relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la correzione degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2. 2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i medesimi criteri di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonche' a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale. 3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. 4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019. 6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della Legge 28 novembre 2005, n. 246): «Art. 5 Composizione della commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1 primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, e' unica ed e' composta da: a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita', che la presiede; b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente; c) sette magistrati con qualifica di magistrato di appello; d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche; e) nove notai, [anche se cessati dall'esercizio], che abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione. 1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di cinque anni. 2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato. 3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi. 4. 5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente. 6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.» - Si riporta il testo dell'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1933 n.1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore): «Art. 22 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. 5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. 7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto. 8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento. 9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione: a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta'; e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione. 10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: «Art. 47 Commissioni di esame 1. La commissione di esame e' nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione. Omissis.»