Art. 255 Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti 1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonche' per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di 1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneita' e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede: a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020; b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile 1. Omissis 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. Omissis.» - Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 28. La legge 28 febbraio 1987, n. 56 recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51. - Il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 252. - Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 37. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.