Art. 255
Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento
della durata dei procedimenti giudiziari pendenti
1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure
straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della
durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonche' per assicurare
l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021,
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,
anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle
assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di 1.000 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1.
L'assunzione del personale di cui al periodo precedente e'
autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. 2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1
secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneita' e
valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita' e
trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini
dello svolgimento delle attivita' di tirocinio e collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici
medesimi.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno
2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per
euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;
b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000
per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027
per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 36 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 36 Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile
1. Omissis
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
Omissis.»
- Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 28.
La legge 28 febbraio 1987, n. 56 recante «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51.
- Il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 252.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 37.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.