Art. 255 
 
Misure straordinarie per la celere definizione e per il  contenimento
  della durata dei procedimenti giudiziari pendenti 
 
  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  ad  un  programma   di   misure
straordinarie per la celere definizione e per il  contenimento  della
durata dei procedimenti giudiziari pendenti  nonche'  per  assicurare
l'avvio della digitalizzazione  del  processo  penale,  il  Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere,  nel  biennio  2020-2021,
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con  contratto  di
lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,
anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e  alle
assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di  1.000  unita'
di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   di   area   II/F1.
L'assunzione  del  personale  di  cui  al   periodo   precedente   e'
autorizzata,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al  comma  1
secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n.  56  e
successive modificazioni ovvero mediante  colloquio  di  idoneita'  e
valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita'  e
trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai  fini
dello svolgimento  delle  attivita'  di  tirocinio  e  collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai  capi  degli  uffici
medesimi. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di  euro  37.524.040  per  l'anno
2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede: 
    a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e  a  euro  7.877.769
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali della missione  «  Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000  per  l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per
euro  7.877.769  per  l'anno  2021,  l'accantonamento   relativo   al
Ministero  della  difesa  per  euro  1.700.000  per  l'anno  2020   e
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020; 
    b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021,  a  euro  18.000.000
per l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e  a  euro  7.016.027
per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 36  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 36 Personale a tempo determinato  o  assunto  con
          forme di lavoro flessibile 
              1. Omissis 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),  del  presente
          decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a  tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'articolo 3, comma  61,  terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ferma  restando  la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma  28  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 28. 
              La  legge  28  febbraio  1987,  n.  56  recante  «Norme
          sull'organizzazione del mercato del lavoro»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51. 
              -  Il  testo   dei   commi   1-quater   e   1-quinquies
          dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 252. 
              -  Il  testo  del  comma   5   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 37. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 2.