Art. 256
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso
le Corti di appello
1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole « definizione dei
procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e » e dopo le
parole « Corti di appello » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi
dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »;
b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono
sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e'
adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della
pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le
modalita' e i termini di presentazione delle domande.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 62, comma 1, e 63,
comma 1, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 62 Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti
penali e civili, compresi quelli in materia di lavoro e
previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti
delle Corti di appello ai sensi dell'articolo 132-bis,
comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale ovvero con i
programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni del presente capo.
Omissis.»
«Art. 63 Giudici ausiliari
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si
procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo
di ottocentocinquanta.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 65
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 65 Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande
per la nomina a giudici ausiliari
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia,
sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i
consigli degli ordini distrettuali, e' determinata la
pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con
l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte
di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto
delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna
Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti
complessivamente non superiore al numero di quaranta per
ciascuna Corte.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le
modalita' e i termini di presentazione della domanda per la
nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita'
nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della
nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di titoli
sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta'
anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo.
Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito
internet del Ministero della giustizia.
Omissis.»
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 37.