Art. 258 
 
Semplificazione di  procedure  assunzionali  e  formative  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. In relazione alla necessita' di attuare  le  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici  a  tempo  determinato  per  la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale  di
cui al presente comma non instaura un  rapporto  di  impiego  con  il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio  con
immediata esecuzione per la  durata  stabilita.  Detto  personale  e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai  ruoli  direttivi  sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  di  cui  all'art.  178  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  come  integrato  dal
decreto legislativo 6 ottobre  2018,  n.  127.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno,  previe
intese con il Ministero della Difesa, puo'  utilizzare  il  personale
medico selezionato e non  assunto,  nell'ambito  delle  procedure  di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo  7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  secondo  l'ordine
predisposto  dal  Ministero  della  Difesa  e  previo  assenso  degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte  dai  medici
di  cui  alla  presente  disposizione  costituiscono   titolo   nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale  nella  qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per  garantire  la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il  corso  di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di  vice  direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile  del  27  dicembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami »  n.  5  del  16
gennaio 2018, in svolgimento alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi  e
si articola nella sola  fase  della  formazione  teorico-pratica.  Al
termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un  esame
all'esito del quale, il Capo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, su proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  esprime  il  giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di
istituto. 
  3. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
706.625   per   l'anno   2020,   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  178  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
              «Art. 178 Istituzione e  articolazione  dei  ruoli  dei
          direttivi e dei dirigenti sanitari 
              1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e  dei
          dirigenti sanitari: 
              a) ruolo dei direttivi sanitari; 
              b) ruolo dei dirigenti sanitari. 
              2. Il ruolo dei direttivi sanitari e' articolato in tre
          qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
              a) vice direttore sanitario; 
              b) direttore sanitario; 
              c) direttore vicedirigente sanitario. 
              3. Il ruolo dei dirigenti sanitari e' articolato in due
          qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
              a) primo dirigente sanitario; 
              b) dirigente superiore sanitario. 
              4. La sovraordinazione funzionale fra gli  appartenenti
          ai ruoli di cui al presente articolo  e'  determinata  come
          segue:  dirigente  superiore  sanitario,  primi   dirigenti
          sanitari e direttivi sanitari. 
              5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e  dei
          dirigenti sanitari e' fissata nella tabella A  allegata  al
          presente decreto.» 
              - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della  legge
          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre 2004, n. 252» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre  2018,  n.  258  (Supplemento
          Ordinario n. 52). 
              - Il  testo  dei  commi  2  e  3  dell'articolo  7  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 19. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  144  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 144 Corso di  formazione  e  tirocinio  per  vice
          direttore 
              1. I vincitori del concorso  di  cui  all'articolo  143
          sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di  prova
          ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di  corso  di
          formazione residenziale teorico-pratica  presso  l'Istituto
          superiore   antincendi,   e   tre   mesi    di    tirocinio
          tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. 
              2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione,  i
          vice direttori in prova sostengono un esame  all'esito  del
          quale  il  capo  del  Corpo  nazionale,  su  proposta   del
          direttore centrale  per  la  formazione  del  Dipartimento,
          esprime un  giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  del
          tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando  quanto
          previsto  dall'articolo  145,  ricevono  il   giudizio   di
          idoneita' ai servizi di istituto  formulato  dal  capo  del
          Corpo, su proposta dei dirigenti  responsabili  delle  sedi
          presso cui hanno prestato il  tirocinio  medesimo.  I  vice
          direttori in prova sono ammessi a ripetere,  per  una  sola
          volta, il tirocinio con provvedimento del  capo  del  Corpo
          nazionale,  su  motivata  proposta  del   dirigente   della
          struttura del Corpo presso cui  hanno  svolto  il  medesimo
          tirocinio, ai fini del definitivo superamento  del  periodo
          di prova. 
              3. I vice  direttori  in  prova  dichiarati  idonei  ai
          servizi di istituto prestano giuramento e  sono  confermati
          nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore,
          secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 
              4. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva  la
          qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
              5. I vice direttori in prova, qualora  siano  impiegati
          nello svolgimento di  servizi  di  istituto,  rivestono  la
          qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 
              6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
          le modalita' di svolgimento del corso di formazione  e  del
          tirocinio, i criteri per la  formulazione  dei  giudizi  di
          idoneita', le modalita' di svolgimento  dell'esame  finale,
          nonche' i criteri per la formazione  della  graduatoria  di
          fine corso. 
              7. I  vice  direttori  sono  assegnati  ai  servizi  di
          istituto presso i comandi dei vigili del fuoco,  permanendo
          nella  sede  di  prima  assegnazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  due  anni,  fatte   salve   le   ipotesi   di
          trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione  degli
          uffici  viene  effettuata  anche  in  relazione  a   quanto
          previsto dall'articolo 150, comma 1. 
              8. L'assegnazione di cui al comma 7  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate dall'amministrazione. 
              9. Ai partecipanti al corso di  formazione  provenienti
          dagli altri ruoli  del  Corpo  nazionale  e'  assegnato  il
          trattamento economico piu' favorevole.» 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis  dell'articolo  7
          del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori interventi urgenti di protezione civile): 
              «Art. 7  Attivita'  urgenti  della  Protezione  civile,
          delle Forze di polizia, delle Forze armate 
              1. - 4. Omissis 
              4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita'  del
          Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
          esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»