Art. 258
Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. In relazione alla necessita' di attuare le misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di
cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con
immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al
presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe
intese con il Ministero della Difesa, puo' utilizzare il personale
medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine
predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte dai medici
di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per garantire la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami » n. 5 del 16
gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e
si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al
termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame
all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, esprime il giudizio di idoneita' ai servizi di
istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 178 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 178 Istituzione e articolazione dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti sanitari
1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei
dirigenti sanitari:
a) ruolo dei direttivi sanitari;
b) ruolo dei dirigenti sanitari.
2. Il ruolo dei direttivi sanitari e' articolato in tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore sanitario;
b) direttore sanitario;
c) direttore vicedirigente sanitario.
3. Il ruolo dei dirigenti sanitari e' articolato in due
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente sanitario;
b) dirigente superiore sanitario.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come
segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti
sanitari e direttivi sanitari.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei
dirigenti sanitari e' fissata nella tabella A allegata al
presente decreto.»
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258 (Supplemento
Ordinario n. 52).
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.
- Si riporta il testo dell'articolo 144 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 144 Corso di formazione e tirocinio per vice
direttore
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143
sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova
ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di
formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto
superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio
tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco.
2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i
vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del
quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento,
esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del
tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di
idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del
Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi
presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice
direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola
volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo
nazionale, su motivata proposta del dirigente della
struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo
tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo
di prova.
3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai
servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati
nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati
nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del
tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
fine corso.
7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di
istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo
nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di
trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli
uffici viene effettuata anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 150, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'amministrazione.
9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti
dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il
trattamento economico piu' favorevole.»
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 7
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile):
«Art. 7 Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate
1. - 4. Omissis
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»