Art. 259 
 
Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  materia  di
  procedure concorsuali 
 
  1. Per lo svolgimento delle procedure dei  concorsi  indetti  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del  contagio  da
COVID-19, per la  durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica
dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e  fino  al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello  stesso,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le  disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: 
    a. la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro  svolgimento,
assicurando  comunque  il  profilo  comparativo  delle  prove  e   lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di  una  prova  orale,  ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui  alla
presente lettera, per prova scritta si intende  anche  la  prova  con
quesiti a risposta multipla; 
    b. la  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 
  2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e,  ove  previste,  le
relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti  a  concorso,
nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute. 
  3. Per esigenze di  celerita',  previa  pubblicazione  di  apposito
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi  gia'  banditi,  i
provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  efficaci  dalla  data  di
pubblicazione  nei  siti   internet   istituzionali   delle   singole
amministrazioni. 
  4. I candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a  seguito  delle
misure di  contenimento  del  COVID-19,  a  una  o  piu'  fasi  delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche  delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  rinviati   a   istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo  concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le  eventuali
risultanze   di   prove   valutative   gia'   sostenute   nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le  disposizioni  e  i
criteri del  bando  relativo  al  concorso  cui  sono  rinviati  e  i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di  merito
di tale ultimo concorso, sono avviati  alla  frequenza  del  relativo
corso di formazione,  ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori  del
concorso cui sono stati rinviati. 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzato  lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela  della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro  della
Salute, su proposta del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro
della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione. 
  6.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio   connesse   con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile  al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge  4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi  successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente. 
  7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco   previste,   per   l'anno   2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020,  n.  8,  possono  essere  effettuate  entro  il  31
dicembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  comma   5   dell'articolo   87   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 90. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro): 
              «Art. 19 Specificita' delle Forze armate,  delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Ai fini della definizione degli  ordinamenti,  delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
              2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
              3. Il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   comma   9-bis   e   10
          dell'articolo 66 del citato decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133: 
              «Art. 66 Turn over 
              1. - 9. Omissis 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. La predetta facolta' assunzionale  e'  fissata  nella
          misura del venti per cento per il triennio  2012-2014,  del
          cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento  a
          decorrere dall'anno 2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo35,
          comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  287  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «287. Al fine di incrementare i servizi di  prevenzione
          e di controllo del territorio e  di  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, connessi,  in  particolare,  alle
          esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche'
          i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di
          lotta attiva agli incendi boschivi, fermo  restando  quanto
          previsto   dagli   articoli   703   e   2199   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
          cui all'articolo 66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per
          un contingente massimo  di  7.394  unita'  delle  Forze  di
          polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  nel
          limite della dotazione organica, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   nei
          rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal  1º  ottobre  di
          ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo  di  cui
          al comma 299, per un numero massimo di: 
              a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia
          di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della
          guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e
          50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
              b) 700 unita' per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia
          di Stato, 200 nell'Arma  dei  carabinieri,  100  nel  Corpo
          della  guardia  di  finanza,  100  nel  Corpo  di   polizia
          penitenziaria e 100 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco; 
              c) 2.112 unita' per  l'anno  2020,  di  cui  550  nella
          Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 236 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 383 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco; 
              d) 2.114 unita' per  l'anno  2021,  di  cui  551  nella
          Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 237 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 383 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco; 
              e) 2.118 unita' per  l'anno  2022,  di  cui  552  nella
          Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 238 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 384 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.» 
              - Si riporta il testo del  comma  381  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «381. Al fine di incrementare i servizi di  prevenzione
          e di controllo del territorio e  di  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, connessi,  in  particolare,  alle
          esigenze di contrasto del terrorismo internazionale,  fermo
          restando quanto previsto dagli  articoli  703  e  2199  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          l'assunzione straordinaria di  un  contingente  massimo  di
          6.150 unita' delle Forze di  polizia,  comprensivo  di  362
          unita' della Polizia penitenziaria di  cui  al  comma  382,
          lettera  a),  del  presente  articolo,  nel  limite   della
          dotazione organica, in aggiunta alle facolta'  assunzionali
          previste  a  legislazione  vigente,  nei  rispettivi  ruoli
          iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun  anno,  entro
          il limite di spesa di cui al comma  384  e  per  un  numero
          massimo di: 
              a) 1.043 unita' per  l'anno  2019,  di  cui  389  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e  227  nel
          Corpo della guardia di finanza; 
              b) 1.320 unita' per  l'anno  2020,  di  cui  389  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei  carabinieri,  227  nel
          Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo  di  polizia
          penitenziaria; 
              c) 1.143 unita' per  l'anno  2021,  di  cui  389  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei  carabinieri,  227  nel
          Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo  di  polizia
          penitenziaria; 
              d) 1.143 unita' per  l'anno  2022,  di  cui  389  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei  carabinieri,  227  nel
          Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo  di  polizia
          penitenziaria; 
              e) 1.139 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  387  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei  carabinieri,  225  nel
          Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo  di  polizia
          penitenziaria.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
              «Art.  19  Assunzioni  straordinarie  nelle  Forze   di
          polizia 
              1. - 2. Omissis 
              3.  Per  far  fronte  al  potenziamento   del   Comando
          carabinieri  per   la   tutela   ambientale,   l'Arma   dei
          carabinieri  e'  altresi'  autorizzata,  in  aggiunta  alle
          facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  ad
          assumere, a decorrere  dal  1°  ottobre  2020,  venticinque
          unita' nel ruolo iniziale,  nonche'  ulteriori  venticinque
          unita' nel  ruolo  iniziale  destinate  all'incremento  del
          contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, e' autorizzata  la  spesa
          di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per  l'anno
          2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022,  euro  2.090.855  per
          l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880
          per  l'anno  2025  ed  euro  2.162.955  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026. 
              Omissis.»