Art. 259 bis Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente. 2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 703 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; [f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.] 1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. Omissis.» - Il testo dei commi 9-bis e 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 259. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395): «Art. 6 Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria 1. Gli allievi agenti del Corpo dipoliziapenitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso e' stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia. 2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottopostiaselezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione. 3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere per non piu' di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso. 5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attivita' di formazione.»