Art. 259 bis
Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti
penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata
dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non
riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le
medesime procedure, e' autorizzata, nei limiti delle facolta'
assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato
articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa
individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31
dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa,
determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in
via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei
del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente
del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con
provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per
la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova
scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della
graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria
procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti
psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo
specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del
personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del
numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria
degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme
restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai
sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato ai
vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a
938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e
femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5
marzo 2019, ha la durata di sei mesi. 3. All'attuazione delle
disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 703 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
[f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.]
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
Omissis.»
- Il testo dei commi 9-bis e 10 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 259.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
«Art. 6 Corsi per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria
1. Gli allievi agenti del Corpo dipoliziapenitenziaria
frequentano presso le scuole un corso di durata compresa
tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del
corso e' stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del
Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi
che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla
base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in
prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo,
durante il quale sono sottopostiaselezione attitudinale per
l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano
qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono
nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli
esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere per non
piu' di una volta il secondo ciclo. Al termine di
quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se
l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la
durata del corso, non possono essere impiegati in servizi
di istituto, tranne i servizi funzionali all'attivita' di
formazione.»