Art. 260
Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
corsi di formazione
1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto
direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure
di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli
atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini
della formazione delle graduatorie di merito e per il personale
interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la
condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da
individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia'
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla
qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima
dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il
rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai
medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito
interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il
personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi
agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre
finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 6-ter,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335:
«Art. 6-bis Corsi di formazione per allievi agenti
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso
di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di
Stato.Durante il corso, essi possono essere sottoposti a
valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma
1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
di studio e non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-
Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e
sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione
pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia
tenuto conto della relazione favorevole del funzionario
responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono
applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del corso.»
«Art 6-ter Dimissioni dai corsi
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino
le prove d'esame di cui all'articolo 6 -bis, comma 4;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di
rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se
l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli
agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in
cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie
salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione
previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso
alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso
femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il
periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6.
Omissis.»