Art. 260 
 
Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  materia  di
                         corsi di formazione 
 
  1. Per lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  previsti  per  il
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata  dello
stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo. 
  2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto  di  istruzione,  scuola  o  centro  di  addestramento,   le
amministrazioni di cui  al  comma  1  possono  disporre  con  decreto
direttoriale o dirigenziale generale,  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati: 
    a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le  procedure
di formazione delle relative  graduatorie,  idonee  a  preservare  la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga  alle  disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei; 
    b) la temporanea sospensione del corso  ovvero  il  rinvio  dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio. 
  3. Sulla base di quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  con
decreto adottato dal Ministro competente o con  decreto  dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere  universitario  previa  intesa  con  gli
atenei interessati, qualora non  sia  stato  necessario  adottare  le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che  sono  stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal  caso,  resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove  gia'  sostenute  ai  fini
della formazione delle graduatorie  di  merito  e  per  il  personale
interessato  e'  corrispondentemente  aumentata  la  permanenza   per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla
data di conclusione del corso di formazione. 
  4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b),  sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai  frequentatori  e  la
condizione giuridica  degli  allievi,  con  il  relativo  trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il  rispettivo  stato
giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in  servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale  assegnazione  da
individuarsi a cura  di  ciascuna  Amministrazione  ovvero,  se  gia'
appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione,  presso  gli   uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i  frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente  il  corso,  il  tempo  di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido  ai  fini  della  permanenza  richiesta  per  l'accesso   alla
qualifica o al grado superiore. 
  5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   effettuati   anche   prima
dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  per  motivi  comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,  non  concorrono  al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento  comporta  il
rinvio, l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai
medesimi corsi. 
  6.  Fermi  restando   gli   ulteriori   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico  da  COVID-19,  dei  corsi  per  il  transito
interno tra i ruoli delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  1  il
personale  interessato  e'  iscritto  in  ruolo  con  la   decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione. 
  7.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  Generale   della   Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica,   connessi,   in   particolare,   alle    esigenze    poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio  decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione  per  allievi
agenti della Polizia di  Stato,  fermo  restando  il  primo  semestre
finalizzato, previa attribuzione  del  giudizio  di  idoneita',  alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020,  2021  e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo  di  assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  335   del   1982   e'   ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  6-bis  e  6-ter,
          comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335: 
              «Art. 6-bis Corsi di formazione per allievi agenti 
              1. Gli allievi agenti di polizia frequentano  un  corso
          di formazione della durata di dodici mesi, di cui il  primo
          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il
          secondo semestre al completamento del periodo di formazione
          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione
          pratica  presso  reparti  o   uffici   della   Polizia   di
          Stato.Durante il corso, essi possono  essere  sottoposti  a
          valutazione attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che
          richiedono particolare qualificazione. 
              2. Durante il primo semestre del corso di cui al  comma
          1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
          di studio e non possono  essere  impiegati  in  servizi  di
          istituto, salvo  i  servizi  di  rappresentanza,  parata  e
          d'onore.  Al  termine  del  primo  semestre  di  corso   il
          direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita'  al
          servizio di polizia secondo le modalita' stabilite  con  il
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  di  cui  al  comma  7.   Gli   allievi
          riconosciuti  idonei  sono  nominati   agenti   in   prova,
          acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
          di  agente  di   polizia   giudiziaria   e   sono   avviati
          all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 
              3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
          agenti destinati ai  gruppi  sportivi  "Polizia  di  Stato-
          Fiamme Oro", conseguita  la  nomina  ad  agente  in  prova,
          svolgono il secondo semestre di formazione ed  applicazione
          pratica presso il gruppo sportivo  ove  sono  assegnati  in
          relazione alla specialita' di appartenenza. 
              4. Durante la  prima  fase  del  secondo  semestre  gli
          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di
          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano
          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei
          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di
          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame
          stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta  la
          conferma del giudizio di idoneita', prestano  giuramento  e
          sono  assegnati  agli  uffici  dell'amministrazione   della
          pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di  applicazione
          pratica. 
              5. Al termine del periodo di applicazione pratica,  gli
          agenti in prova conseguono la nomina ad agente  di  polizia
          tenuto conto della  relazione  favorevole  del  funzionario
          responsabile del reparto o  dell'ufficio  presso  cui  sono
          applicati e sono immessi nel ruolo secondo  la  graduatoria
          finale degli esami. 
              6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
          sola volta, il periodo  di  applicazione  pratica,  ove  la
          relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del corso.» 
              «Art 6-ter Dimissioni dai corsi 
              1. Sono dimessi dal corso: 
              a) gli allievi e gli agenti in prova che  non  superino
          le prove d'esame di cui all'articolo 6 -bis, comma 4; 
              b) gli allievi e gli agenti  in  prova  che  non  siano
          riconosciuti idonei al servizio di polizia; 
              c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino  di
          rinunciare al corso; 
              d) gli allievi e gli agenti in prova  che  siano  stati
          per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
          giorni, anche non consecutivi,  ovvero  novanta  giorni  se
          l'assenza e'  stata  determinata  da  infermita'  contratta
          durante il corso, in quest'ultimo caso gli  allievi  e  gli
          agenti   in   prova,   dopo   la   riacquistata   idoneita'
          fisico-psichica,   sono   ammessi,    rispettivamente,    a
          partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
          sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in
          cui l'assenza e'  dovuta  a  gravi  infermita',  anche  non
          dipendenti da causa di  servizio,  che  richiedono  terapie
          salvavita ed impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
          giornaliere, o ad altre ad  esse  assimilabili  secondo  le
          indicazioni   dell'Ufficio   medico   legale   dell'Azienda
          sanitaria  competente  per  territorio,  il  personale,   a
          domanda, e' ammesso a partecipare al  corrispondente  primo
          corso successivo  al  riconoscimento  della  sua  idoneita'
          psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
          corso non sia intervenuta una  delle  cause  di  esclusione
          previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso
          alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di  sesso
          femminile, la cui assenza oltre  trenta  giorni  sia  stata
          determinata da  maternita',  sono  ammessi  a  ripetere  il
          periodo di applicazione pratica e a  partecipare  al  primo
          corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro  previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri; 
              e) gli agenti in prova che non superano il  periodo  di
          applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6. 
              Omissis.»