Art. 260 bis 
 
         Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato 
 
  1. Al fine di  definire  i  contenziosi  insorti  con  riguardo  al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le  procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo  703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti  di  cui  al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. 
  2.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   procede   alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente  articolo  a  valere  sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un  massimo  di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro  un  massimo  di  550  unita',
quale  quota  parte  delle  relative  facolta'  assunzionali,  previa
individuazione delle  cessazioni  intervenute  rispettivamente  negli
anni 2019 e  2020  e  nei  limiti  dei  relativi  risparmi  di  spesa
determinati  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede  ai  sensi  del  primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
  a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame  e  secondo
l'ordine decrescente del voto in  essa  conseguito,  purche'  abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della  disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, ferme restando le riserve e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura
concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; 
  b) che siano stati ammessi con riserva alla fase  successiva  della
procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del
giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente  impugnato
gli atti di non ammissione con  ricorso  giurisdizionale  ovvero  con
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   tempestivamente   e
ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti; 
  c)   che   risultino   idonei    all'esito    degli    accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati. 
  3. Resta  fermo  che  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei  soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza  13  agosto  2019,  degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura  assunzionale  di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al  comma  2,
primo periodo, del presente articolo. 
  4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai  sensi
dei commi 2 e 3, e' determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente. 
  5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982,  n.  335,  secondo  le  disponibilita'  organizzative  e
logistiche degli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza. 
  6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, puo' essere rideterminato il numero dei  posti  di  allievi
agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con  decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza
29 gennaio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del  15
maggio 2020. 
  7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il  Ministero   dell'interno   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo  703  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 259-bis. 
                
              - Il testo dei commi 9-bis e 10  dell'articolo  66  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 259. 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo  11
          del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
              «Art. 11 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento
          economico  accessorio  del   personale   dipendente   della
          pubblica amministrazione 
              1. - 2. Omissis 
              2-bis. Al fine di  semplificare  le  procedure  per  la
          copertura dei posti non riservati  ai  sensi  dell'articolo
          703, comma  1,  lettera  c),  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui aldecreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti  della
          Polizia di Stato, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
          non soggette  alle  riserve  di  posti  di  cui  al  citato
          articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo  di
          1.851 posti, mediante scorrimento della  graduatoria  della
          prova  scritta  di  esame   del   concorso   pubblico   per
          l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia  di  Stato
          bandito con decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
          generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  -
          n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza procede alle predette assunzioni: 
              a) a valere sulle facolta'  assunzionali  previste  per
          l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute  entro
          la data del 31 dicembre 2018  e  nei  limiti  del  relativo
          risparmio di spesa, determinato ai  sensi  dell'articolo66,
          commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
          133; 
              b) limitatamente  ai  soggetti  risultati  idonei  alla
          relativa  prova  scritta   d'esame   e   secondo   l'ordine
          decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando  le
          riserve e le preferenze applicabili  secondo  la  normativa
          vigente alla predetta  procedura  concorsuale,  purche'  in
          possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei  requisiti  di
          cui  all'articolo6  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla
          data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo  2049
          del citato codice dell'ordinamento militare; 
              c) previa verifica dei requisiti di  cui  alla  lettera
          b), mediante convocazione  degli  interessati,  individuati
          con decreto del Capo della  Polizia  -  Direttore  generale
          della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei  posti
          di cui al presente comma, secondo l'ordine  determinato  in
          applicazione delle disposizioni di cui alla citata  lettera
          b); 
              d) previo avvio a  piu'  corsi  di  formazione  di  cui
          all'articolo6-bis del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza
          giuridica   ed   economica,   secondo   le   disponibilita'
          organizzative e logistiche  degli  istituti  di  istruzione
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
              Omissis.» 
                
              - Il testo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 247. 
              - Il testo dell'articolo 6-bis del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 260.