Art. 260 bis
Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della
graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unita',
quale quota parte delle relative facolta' assunzionali, previa
individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli
anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa
determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili
secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura
concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della
procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del
giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato
gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con
ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e
ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2,
primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi
dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in
quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la
normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e
logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, puo' essere rideterminato il numero dei posti di allievi
agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15
maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 1 dell'articolo 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 259-bis.
- Il testo dei commi 9-bis e 10 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 259.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 11
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 11 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento
economico accessorio del personale dipendente della
pubblica amministrazione
1. - 2. Omissis
2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la
copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo
703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento
militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della
Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui al citato
articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di
1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della
prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato
bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale -
n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica
sicurezza procede alle predette assunzioni:
a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per
l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro
la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo
risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo66,
commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla
relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine
decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le
riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa
vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in
possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'articolo6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.
145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049
del citato codice dell'ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera
b), mediante convocazione degli interessati, individuati
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti
di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in
applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera
b);
d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui
all'articolo6-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza
giuridica ed economica, secondo le disponibilita'
organizzative e logistiche degli istituti di istruzione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Omissis.»
- Il testo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 247.
- Il testo dell'articolo 6-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 260.