Art. 261 
 
   Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  piena  operativita'  del  Servizio
nazionale  di  protezione  civile  per  fronteggiare   le   crescenti
richieste d'intervento in tutti i  contesti  di  propria  competenza,
nonche' con riferimento alle complesse  iniziative  in  atto  per  la
gestione dell'emergenza sanitaria di  cui  al  presente  decreto,  in
aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali,  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero
utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di
personale di qualifica non dirigenziale e  specializzazione  di  tipo
tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva  F1,  del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter  del
decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Ai  relativi  oneri
assunzionali, pari ad  euro  1.166.608  per  l'anno  2020  e  a  euro
1.999.899  a  decorrere  dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  pubblico  impiego  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-ter  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  9-ter  Istituzione  del  ruolo  speciale   della
          Protezione civile 
              1. Per  l'espletamento  delle  specifiche  funzioni  di
          coordinamento  in  materia  di   protezione   civile   sono
          istituiti, nell'ambito della Presidenza, i  ruoli  speciali
          tecnico-amministrativi del  personale  dirigenziale  e  del
          personale non dirigenziale della Protezione civile. 
              2. Il personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda
          fascia, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo presso il Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza, e' inquadrato nel  ruolo  speciale
          dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo  il  diritto
          di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della  legge
          15 luglio 2002, n. 145. 
              3. Nel ruolo speciale del  personale  non  dirigenziale
          istituito al  comma  1  e'  inquadrato  il  personale  gia'
          appartenente al ruolo  speciale  ad  esaurimento  istituito
          presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre  1986,
          n. 730 nonche' il  personale  delle  aree  funzionali  gia'
          appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
          alla tabella E del decreto del Presidente della  Repubblica
          5 aprile 1993, n. 106. Il  personale  non  dirigenziale  da
          inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  non   presta
          servizio presso il Dipartimento della protezione civile  ed
          il personale di cui alla tabella A allegata al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 11  luglio  2003  che
          presta servizio alla medesima data presso  il  Dipartimento
          della protezione civile  ha  facolta'  di  opzione  secondo
          modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
          di cui al comma 4. 
              4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi  degli
          articoli 7, 9 e 11, si provvede alla  determinazione  delle
          dotazioni  organiche  del  personale  dei  ruoli  speciali,
          nonche' alla determinazione, in  misura  non  superiore  al
          trenta per  cento  della  consistenza  dei  predetti  ruoli
          speciali, del contingente di personale in comando  o  fuori
          ruolo  di  cui  puo'  avvalersi   il   Dipartimento   della
          protezione civile. 
              5. Sono contestualmente abrogati il ruolo  speciale  ad
          esaurimento istituito presso la Presidenza ai  sensi  della
          legge 28  ottobre  1986,  n.  730,  nonche'  il  ruolo  del
          Servizio sismico  nazionale  di  cui  alla  tabella  E  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile  1993,  n.
          106. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo, l' articolo 10 della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, si applica anche al  personale  inquadrato  nei
          ruoli  della  Presidenza  istituiti  sulla  base  di  norme
          anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora  detto
          personale  risulti  in  possesso  dei  requisiti   indicati
          all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.» 
                
              - Si riporta il testo del  comma  365  dell'articolo  1
          della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              a) determinazione, per l'anno 2017 e  a  decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a  carico
          del bilancio dello Stato per la  contrattazione  collettiva
          relativa   al   triennio    2016-2018    in    applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico; 
              b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
          2018, del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione  vigente,  nell'ambito
          delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
          enti pubblici non economici e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
          a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
          particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
          fabbisogni, nei limiti delle vacanze  di  organico  nonche'
          nel rispetto dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125.  Le   assunzioni   sono
          autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.»