Art. 261 Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile 1. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonche' con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9-ter Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile 1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile. 2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145. 3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia' appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730 nonche' il personale delle aree funzionali gia' appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facolta' di opzione secondo modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4. 4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonche' alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della protezione civile. 5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l' articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.» - Si riporta il testo del comma 365 dell'articolo 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: «365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.»