Art. 262 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze 1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attivita' connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e bilancio; b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche' in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi. 2. I bandi di selezione stabiliscono: a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalita' che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'; c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 (Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea): «Art 19 Supporto all'attivita' internazionale 1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a quarantacinque unita' di personale di alta professionalita' da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.965.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 1130 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «1130. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonche' dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unita' di personale di alta professionalita' da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine e' autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»