Art. 253 
 
    (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario) 
 
  1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del
personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in  deroga  a
quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto  15  ottobre
1925, n. 1860,  la  commissione  esaminatrice  per  il  concorso  per
magistrato ordinario puo'  effettuare  le  operazioni  di  correzione
degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e  la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  i
criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247. 
  2. Il  termine  del  31  luglio  2020  puo'  essere  prorogato  con
provvedimento  motivato  del  presidente   della   commissione,   ove
necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e
del personale amministrativo. 
  3. Con le medesime modalita' indicate al comma  1  si  svolgono  le
riunioni riservate dei componenti della commissione. 
  4. Fino al 30  settembre  2020,  il  presidente  della  commissione
esaminatrice,  con  provvedimento  motivato,  puo'   autorizzare   lo
svolgimento delle prove orali del concorso per  magistrato  ordinario
mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui  all'articolo
247, comma 3, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche
che assicurino la pubblicita' delle stesse  prove,  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita'. 
  5.  Il  mancato  rispetto  delle  cadenze  e  dei  termini  di  cui
all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo  n.  160  del
2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  candidati,  dei  commissari   e   del   personale
amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del  comma
8 dello stesso articolo 6.