Art. 258 
 
(Semplificazione di procedure  assunzionali  e  formative  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1. In relazione alla necessita' di attuare  le  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici  a  tempo  determinato  per  la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale  di
cui al presente comma non instaura un  rapporto  di  impiego  con  il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio  con
immediata esecuzione per la  durata  stabilita.  Detto  personale  e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai  ruoli  direttivi  sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  di  cui  all'art.  178  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  come  integrato  dal
decreto legislativo 6 ottobre  2018,  n.  127.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno,  previe
intese con il Ministero della Difesa, puo'  utilizzare  il  personale
medico selezionato e non  assunto,  nell'ambito  delle  procedure  di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo  7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  secondo  l'ordine
predisposto  dal  Ministero  della  Difesa  e  previo  assenso  degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte  dai  medici
di  cui  alla  presente  disposizione  costituiscono   titolo   nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale  nella  qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per  garantire  la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il  corso  di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di  vice  direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile  del  27  dicembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi  ed  Esami"  n.  5  del  16
gennaio 2018, in svolgimento alla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, ha, in via straordinaria, la  durata  di  nove
mesi e si articola nella sola fase della formazione  teorico-pratica.
Al termine dei nove mesi, i vice direttori  in  prova  sostengono  un
esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, su proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  esprime  il  giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di
istituto. 
  3. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77.