Art. 205 
 
Sanzioni penali relative al Titolo IV (decreto legislativo  17  marzo
                   1995, n. 230, articolo 142-bis) 
 
  1. L'esercente  che  non  effettua  con  le  modalita'  e  scadenze
indicate le misurazioni di cui agli articoli 17, commi 1 e 3,  e  22,
commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da  uno  a  sei  mesi  o  con
l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00. 
  2. L'esercente che, in violazione dell'articolo 17, comma 3, non si
avvale dell'esperto di cui all'articolo 15 o non pone  in  essere  le
misure correttive indicate dallo stesso e' punito  con  l'arresto  da
sei mesi ad un  anno  o  con  l'ammenda  da  euro  5.000,00  ad  euro
20.000,00. 
  3. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e 28, comma 5,  ai
soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui al  Titolo  XI
si applicano le relative sanzioni. 
  4. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma  4,  ai  soggetti  che
violano le disposizioni richiamate  di  cui  ai  capi  XI  e  XII  si
applicano le relative sanzioni. 
  5. Chiunque pone in essere le attivita' di cui  all'articolo  23  o
all'articolo  26  senza  il  titolo   autorizzativo   rispettivamente
prescritto oppure in violazione delle prescrizioni in esso  contenute
e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno  e  con  l'ammenda  da
euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. 
  6. L'omissione della notifica prevista  dall'articolo  24,  nonche'
l'inottemperanza   alle   prescrizioni   date    dall'amministrazione
competente, sono punite con l'arresto da sei mesi ad un  anno  o  con
l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. 
  7. La violazione del divieto di cui all'articolo 23,  comma  9,  e'
punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda  da  euro
3000,00 a euro 15.000,00. 
  8. La violazione del divieto di cui all'articolo 29,  comma  6,  e'
punita con l'arresto da uno a  tre  anni  e  con  l'ammenda  da  euro
30.000,00 ad euro 100.000,00. 
  9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la  revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento  dell'attivita'  in   assenza   dei   prescritti   titoli
autorizzatori.