Art. 207 Sanzioni penali relative al Titolo VI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136) 1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 36, 38 e 43 in assenza dell'autorizzazione prevista o in violazione delle prescrizioni dettate nella stessa, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00. 2. Chiunque omette la notifica prevista dagli articoli 37 e 46, nonche' la denuncia prevista dall'articolo 44, comma 1, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli articoli 38, comma 7, e 39, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00. 4. Chiunque non ottempera agli obblighi di informazione di cui all'articolo 41, con le modalita' in esso indicate, oppure omette di dare la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 1, e' punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00. 5. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.