Art. 207 
 
Sanzioni penali relative al Titolo VI (decreto legislativo  17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 136) 
 
  1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 36, 38
e 43 in assenza dell'autorizzazione prevista o  in  violazione  delle
prescrizioni dettate nella stessa, e' punito  con  l'arresto  da  sei
mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00. 
  2. Chiunque omette la notifica prevista dagli  articoli  37  e  46,
nonche' la denuncia prevista dall'articolo 44, comma 1, e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad
euro 20.000,00. 
  3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli  articoli  38,
comma 7, e 39, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto da uno a tre anni
e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00. 
  4. Chiunque non ottempera agli  obblighi  di  informazione  di  cui
all'articolo 41, con le modalita' in esso indicate, oppure omette  di
dare la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 1, e' punito  con
l'arresto da quindici giorni a due  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
5.000,00 ad euro 10.000,00. 
  5. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la  revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento  dell'attivita'  in   assenza   dei   prescritti   titoli
autorizzatori.