Art. 208 Sanzioni penali relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 137) 1. L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 51, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'articolo 50, comma 7, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 45.000,00. 2. L'esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 52, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'articolo 50, comma 7, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da un mese a quattro mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 20.000,00. 3. Chiunque effettua lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 54, comma 1, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00. 4. La violazione del divieto di cui all'articolo 54, comma 9, o lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 54, comma 10, in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 15.000,00. 5. Chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli 56, comma 1, e 57, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 56, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. 6. La violazione della disposizione di cui all'articolo 58, comma 1, e' punita con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da euro 60.000,00 ad euro 120.000,00. 7. Chiunque effettua una delle attivita' di cui all'articolo 59, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da quattro mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. 8. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.