Art. 209 Sanzioni penali relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52, articoli 23, 23) 1. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 62 senza il nulla-osta richiesto e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta, degli obblighi previsti dall'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 62, comma 3, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 2. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00. 3. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 64 senza l'autorizzazione richiesta dai commi 1 e 7 dello stesso articolo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni dettate con l'autorizzazione e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. 4. L'inottemperanza ai doveri di cui agli articoli 65 e 69 e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 5. L'omessa tenuta del libretto di cui all'articolo 66 e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 euro. La tenuta del libretto in modo non conforme alle previsioni di cui all'articolo 66, comma 1, il mancato aggiornamento o la mancata consegna di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, sono puniti con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 6. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 67 senza la registrazione prevista e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 7. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 72, comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 40.000,00. 8. L'omessa attivazione delle misure indicate nell'articolo 72, comma 5, e l'omissione delle comunicazioni ed informazioni di cui all'articolo 72, commi 5 e 6, primo periodo, sono punite con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,00 ad euro 60.000,00. 9. L'immissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti indicati nell'articolo 72, comma 6, ultimo periodo, in assenza dell'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00. 10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.