Art. 209 
 
Sanzioni penali  relative  al  Titolo  VIII  (decreto  legislativo  6
                febbraio 2007, n.52, articoli 23, 23) 
 
  1. Chiunque svolge le attivita' di cui  all'articolo  62  senza  il
nulla-osta richiesto e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o
con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La violazione delle
prescrizioni dettate  con  il  nulla-osta,  degli  obblighi  previsti
dall'articolo 68, comma 1, lettere  a),  b),  c)  e  d),  nonche'  il
mancato rispetto degli impegni assunti  ai  sensi  dell'articolo  62,
comma 3, sono puniti con l'arresto da tre  mesi  ad  un  anno  o  con
l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 
  2. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 63, commi 1 e  2,
e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o  con  l'ammenda  da  euro
2.000,00 ad euro 10.000,00. 
  3. Chiunque svolge  le  attivita'  di  cui  all'articolo  64  senza
l'autorizzazione richiesta dai commi 1 e 7 dello stesso  articolo  e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro
20.000,00 ad euro 40.000,00 euro. La  violazione  delle  prescrizioni
dettate con l'autorizzazione e' punita con l'arresto da tre  mesi  ad
un anno o con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. 
  4. L'inottemperanza ai doveri di cui  agli  articoli  65  e  69  e'
punita con l'arresto da tre a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  5. L'omessa tenuta del libretto di cui all'articolo  66  e'  punita
con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro  1.000,00  ad
euro 3.000,00 euro. La tenuta del libretto in modo non conforme  alle
previsioni di cui all'articolo 66, comma 1, il mancato  aggiornamento
o la mancata consegna di cui all'articolo  66,  commi  2  e  3,  sono
puniti con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da
euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 
  6. Chiunque svolge le attivita' di cui  all'articolo  67  senza  la
registrazione prevista e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno
o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 
  7. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 72, comma  1,  e'
punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro
3.000,00 ad euro 40.000,00. 
  8. L'omessa attivazione delle  misure  indicate  nell'articolo  72,
comma 5, e l'omissione delle comunicazioni  ed  informazioni  di  cui
all'articolo 72,  commi  5  e  6,  primo  periodo,  sono  punite  con
l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,00 ad euro
60.000,00. 
  9. L'immissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti  indicati
nell'articolo   72,   comma   6,   ultimo   periodo,    in    assenza
dell'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto da due a  tre
anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00. 
  10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento  dell'attivita'  in   assenza   dei   prescritti   titoli
autorizzatori.