Art. 210 
 
Sanzioni penali relative ai Titoli IX e  X  (decreto  legislativo  17
                  marzo 1995, n. 230, articolo 138) 
 
  1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui  agli  articoli  76,
77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un
impianto nucleare di cui all'articolo 98 in  assenza  dei  prescritti
titoli autorizzativi e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o
con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. 
  2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'articolo 96 senza
il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle prescrizioni
contenute nel titolo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. 
  3. Il titolare dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  6,  della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del nulla-osta  di  cui
all'articolo 77 del presente decreto  che  mettono  in  esecuzione  i
progetti particolareggiati di impianti nucleari senza  l'approvazione
di cui all'articolo 84, comma 2, sono puniti  con  l'arresto  da  sei
mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro  90.000,00.
La pena e' dell'arresto da tre a sei  mesi  o  dell'ammenda  da  euro
15.000,00  ad  euro  60.000,00   nel   caso   in   cui   i   progetti
particolareggiati di cui all'articolo 84, comma 2,  siano  realizzati
in difformita' da quanto approvato. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 98 che mette
in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i  piani  operativi
senza  l'approvazione  di  cui  all'articolo  99,  comma  6,  o   non
rispettando le prescrizioni di  cui  all'articolo  99,  comma  5,  e'
punito con l'arresto da tre a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena e' dell'arresto  da  uno  a  tre
mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00 nel  caso  in
cui i progetti particolareggiati di cui  all'articolo  99,  comma  6,
siano realizzati in difformita' da quanto approvato. 
  5.  Chiunque   viola   le   prescrizioni   contenute   nei   titoli
autorizzativi previsti dagli articoli 76,  77,  94,  95  e  98  o  il
regolamento di esercizio di cui all'articolo 89  oppure  contravviene
agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli articoli 91,  comma  1,
97, 100, comma 3, e 102, comma 2, e' punito con l'arresto  da  tre  a
nove mesi o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. 
  6. Chiunque effettua le attivita' di cui all'articolo 87 in assenza
dell'approvazione del programma  generale  di  cui  all'articolo  87,
comma 4, o in mancanza del parere positivo di  cui  all'articolo  87,
comma  5,  ovvero   in   violazione   delle   prescrizioni   previste
dall'articolo 87, comma 6, e' punito con l'arresto da due a sei  mesi
o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00. 
  7. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 79, comma 1,
lettere da a) ad e), e 97, comma 1, e' punito con l'arresto da uno  a
tre mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 
  8. Il personale incaricato ai sensi dell'articolo 91, comma 1,  che
abbandona il posto di lavoro senza preavviso  e  senza  essere  stato
sostituito e' punito con l'arresto da quindici giorni a  tre  mesi  o
con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 
  9.  L'omessa  attivita'  di  formazione  e  aggiornamento  di   cui
all'articolo 103, comma 1  primo  periodo,  e  l'omessa  acquisizione
dell'attestazione di cui all'articolo. 103, comma 1 secondo  periodo,
sono punite con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda  da  euro
1.000,00 ad euro 5.000,00. 
  10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento  dell'attivita'  in   assenza   dei   prescritti   titoli
autorizzatori. 
 
          Note all'art. 210: 
              - Per i  riferimenti  normativi  all'articolo  6  della
          legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  si  veda  nelle  note
          all'art. 76.