Art. 211 
 
Sanzioni penali relative al Titolo XI (decreto legislativo  17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 139) 
 
  1. La violazione dei divieti di cui agli  articoli  107,  comma  2,
117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137, commi 1 e 2, e' punita
con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00  ad
euro 90.000,00. 
  2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni  di  cui  agli
articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi  2  e  3,  115,  117,
comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141, commi 1 e 2,  e'  punita
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro  5.000,00  ad
euro 20.000,00. 
  3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni  di  cui  agli
articoli 109, commi 2 e  3,  122  e  131,  comma  2,  e'  punita  con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro  1.000,00  ad
euro 3.000,00. 
  4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni  di  cui  agli
articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da due a
sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 
  5. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni  di  cui  agli
articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e 118, comma 2 lettere  b)
e c), e' punita con l'ammenda da euro 150,00 ad euro 500,00. 
  6. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni  di  cui  agli
articoli 130, 131, comma 1, 137, comma 3, 139, comma 1 lettera a), e'
punita con l'arresto da giorni quindici ad un mese o con l'ammenda da
euro 300,00 ad euro 2.000,00. 
  7. L'inottemperanza alle disposizioni di  cui  agli  articoli  134,
commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1,  6  e  7  e'  punita  con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad  euro
10.000,00. 
  8.  La  violazione  dell'articolo  142,  comma  1,  e'  punita  con
l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,  ad  euro
60.000,00. 
  9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la  revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento  dell'attivita'  in   assenza   dei   prescritti   titoli
autorizzatori. 
  10.   L'esercizio   di   funzioni   proprie   degli   esperti    di
radioprotezione o dei medici autorizzati ad  opera  di  soggetti  non
abilitati ai  sensi,  rispettivamente,  degli  articoli  129  e  138,
nonche' l'utilizzo di esperti e medici non abilitati ai  sensi  delle
stesse disposizioni e' punito con l'arresto da due a quattro  mesi  o
con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.