Art. 212 
 
Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 140) 
 
  1. Chiunque omette di attuare le misure indicate dall'articolo  148
e' punito con l'arresto da tre a nove mesi o con  l'ammenda  da  euro
20.000,00 ad euro 40.000,00. 
  2. L'esercente o il vettore che omettono di adottare le misure o di
effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 149, commi 1, 2 e  3,
e' punito con l'arresto da uno a due anni o  con  l'ammenda  da  euro
50.000,00 ad euro 100.000,00. 
  3. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 150,  comma  1,  e
151, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o  con
l'ammenda da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.