Art. 213 
 
Sanzioni penali relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo
                     1995, n. 230, articolo 140) 
 
  1. La violazione del divieto di cui all'articolo 157, comma 1,  dei
divieti previsti con il provvedimento  reso  ai  sensi  dell'articolo
157, comma 3, o della disposizione di cui all'articolo 159, comma  5,
e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno  o  con  l'ammenda  da
euro 20.000,00 ad euro 60.000,00. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159,  commi
4 e 7, e' punita con l'arresto da quindici giorni a due  mesi  o  con
l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 
  3. Nel caso in cui non si tenga conto dei livelli  dia-gnostici  di
cui all'articolo 158, comma 4, e non si ottemperi  agli  obblighi  di
cui all'articolo 161, comma 4, e' applicata la sanzione  dell'arresto
da quindici giorni a due mesi o dell'ammenda da euro 1.500,00 ad euro
5.000,00. 
  4. L'esercente che, in violazione dell'articolo 163, comma 12,  non
adotta    gli    interventi     correttivi     sulle     attrezzature
medico-radiologiche o non provvede alla loro  dismissione  e'  punito
con l'arresto da sei  mesi  ad  un  anno  o  con  l'ammenda  da  euro
10.000,00 ad euro 30.000,00. 
  5. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 163, comma
13, e' punita con l'arresto da nove mesi ad un anno o  con  l'ammenda
da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00. 
  6. L'omessa esposizione dell'avviso di cui all'articolo 166,  comma
5, e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da  euro
5.000,00 ad euro 10.000,00. 
  7.  L'inosservanza  da   parte   del   responsabile   dell'impianto
radiologico dell'obbligo di dare le informazioni di cui  all'articolo
167, comma 8, e' punita con l'arresto  da  tre  a  nove  mesi  o  con
l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 15.000,00.